La Spagna contempla forme diverse con le quali si può contrarre matrimonio, tutte giuridicamente valide, e che possono essere suddivise principalmente in due: il matrimonio religioso e quello civile.
Il matrimonio religioso si celebra alla presenza di un responsabile ecclesiastico a seconda delle diverse confessioni che hanno un accordo con la Spagna, vale a dire quella cattolica, per la quale si parla di matrimonio canonico, quella islamica, quella ebraica e quella appartenente alla Federazione delle entità religiose evangeliche di Spagna.
I matrimoni non riconosciuti dalla legislazione spagnola, non hanno validità nel paese, nemmeno per i suoi cittadini.
Il matrimonio civile si celebra di fronte ad un incaricato del Registro Civil, ad un Giudice di Pace, ad un Sindaco o ad un Consigliere delegato.
Per questa forma, gli atti della celebrazione del matrimonio devono essere presentati al Registro Civil del luogo nel quale si è celebrato, essendo questo Organismo Pubblico deputato a realizzarne l’iscrizione.
Vi sono poi casi diversi quali il matrimonio celebrato all’estero; quando uno dei due coniugi ha la nazionalità spagnola o intende ottenerla dopo la celebrazione del matrimonio contratto all’estero, egli potrà registrare lo stesso in Spagna, presentando la certificazione ecclesiastica necessaria o un certificato di matrimonio spedito dal Registro Civil del luogo nel quale è stato contratto, oltre al certificato di nascita del coniuge spagnolo o di colui che intende essere naturalizzato in Spagna, la copia del documento nazionale di identità del cittadino spagnolo e l’accreditamento del domicilio in Spagna ove intende abitare, il tutto insieme alla opportuna scheda dichiarativa.
Ovviamente, i documenti stranieri che non saranno redatti in lingua spagnola dovranno essere tradotti e legalizzati; il Giudice incaricato dal Registro Civil avrà sempre il potere di sollecitare ulteriori informazioni ritenute opportune nel momento in cui andrà a procedere con la registrazione dell’atto di matrimonio.
Quanto al regime economico legale dell’unione, in Spagna quando si contrae il matrimonio si può decidere il regime economico da adottare, che può essere di comunione o di separazione dei beni; questo aspetto è fondamentale perché stabilisce quale sistema seguire in caso di questioni economiche non solo tra i coniugi, ma anche nei confronti di terzi.
Il regime che si applica di default, se non specificato dai coniugi, è quello della comunione dei beni, tranne che nelle regioni di Aragona, Catalogna, Isole Baleari, Paesi Baschi e Navarra, nei quali, secondo i principi del Derecho Foral, si applica un regime economico differente con proprie caratteristiche.
Nel caso di comunione dei beni, i coniugi mettono in comune gli utili o i profitti ottenuti indistintamente da entrambi, senza dimenticare che anche le perdite o i debiti risulteranno condivisi.
La comunione dei beni nasce con la celebrazione del matrimonio o quando si decide di comune accordo in maniera formale la sua applicazione e cessa con la capitolazione dell’unione per separazione o scioglimento, sia esso ottenuto per annullamento che per divorzio.
Ognuno dei due regimi economici presenta delle conseguenze non solo in relazione al rapporto tra i coniugi ma anche nei confronti di terzi con i quali i coniugi hanno rapporti, a condizione che il regime sia stato registrato nel registro Civil, un motivo per cui è sempre conveniente una consulenza professionale di un avvocato al fine di dissipare eventuali dubbi al riguardo.