Grande rivoluzione in tema di assegno di mantenimento al coniuge, in caso di divorzio.
Con la sentenza numero 11504/2017 si è cancellato come punto di riferimento il tenore di vita per stabilire la somma mensile da corrispondere nel post-divorzio, considerando la situazione in quel momento, che cessa di accompagnarsi alle abitudini economiche durante un rapporto che diventa capitolo chiuso.
Quindi, fine del rapporto matrimoniale non solo sul piano personale ma anche su quello economico-patrimoniale. Il diritto all’assegno spetta alla persona singola, non all’ ex membro di un matrimonio finito. Quindi non ammissibile più fare riferimento alle abitudini di vita precedente.
Il matrimonio è un atto di libera scelta, come lo è la decisione di divorzio. Se il coniuge più debole, debole non è, cioè è in possesso di una indipendenza economica, non gli è addirittura riconosciuto l’assegno divorzile.
A questo punto chissà se anche da noi, come già in America spesso accade, si formuleranno contratti prematrimoniali in cui sottoscrivere a chiare lettere gli obblighi in caso di divorzio dal coniuge. Certo è che il tenore di vita durante il matrimonio non costituirà una certezza per tutta la vita. Se sussiste la capacità economica di provvedere a se stessi, addio ad assegni di mantenimento vita natural durante.
di Danila Rocca