Cosa succede se non si pagano le tasse all’estero, pur risiedendo in Italia?
Innanzitutto è bene sapere che se il fatto occorre all’interno dell’Unione Europea, lo stato in cui non è avvenuto il pagamento può presentare richiesta di riscossione direttamente al fisco italiano, attraverso un’apposita domanda.
Di fatto lo stato straniero diventa a tutti gli effetti il creditore del residente italiano e può rivolgersi agli uffici di competenza i quali procederanno, in sua vece, alla debita riscossione, ma solo se si tratta di importi complessivi superiori a 1.500 euro e relativi a tributi, finanziamenti facenti parte del Fondo europeo agricolo di garanzia o per lo sviluppo rurale, contributi previsti per il settore dello zucchero, penali e sanzioni di natura amministrativa, corrispettivi per il rilascio di certificati, interessi e spese relativi ai crediti concessi di cui sopra.
Lo stato straniero ha la facoltà di inviare una sola richiesta per crediti diversi se il soggetto è lo stesso e può farlo telematicamente o per vie postali; nella fattispecie la modulistica può essere anche in lingua straniera ma corredata di traduzione in italiano e del cosiddetto UIPE che altro non è che l’atto che legittima gli uffici italiani a procedere con la riscossione e ad adottare, se fosse il caso, eventuali misure cautelari.
Lo stato straniero ha un tempo massimo di 5 anni per formulare la domanda, a partire dalla data in cui il credito è diventato esigibile e gli uffici preposti in Italia per ottemperare queste richieste sono il Servizio autonomo interventi settore agricolo, ovvero il SAISA, l’Ufficio cooperazione operativa del Settore internazionale della Direzione accertamento dell’Agenzia delle Entrate e la Direzione relazioni internazionali del Dipartimento Finanza e del Ministero dell’Economia e delle Finanze; questi ultimi si possono avvalere, per la riscossione, del personale della Guardia di Finanza.
L’iter procedurale una volta che la pratica è arrivata in Italia, prevede una comunicazione a mezzo raccomandata al debitore da parte dell’Agenzia delle Entrate, dove si informa di aver ottenuto incarico di procedere alla riscossione di quanto dovuto allo stato estero; ovviamente saranno a carico dello stesso debitore i costi sostenuti dall’Agenzia e le spese relative alle procedure esecutive che si renderanno necessarie.
Una volta ricevuta la raccomandata, al debitore non rimarrà che pagare le somme, in toto o a rate, oppure contestare il credito, se in possesso di validi elementi, o infine di non pagare assolutamente nulla, rischiando però l’espropriazione forzata dei beni.
Talvolta può accadere che il credito nei confronti di uno stato straniero cada in prescrizione, evento che sospende di fatto qualsiasi richiesta al debitore ma che difficilmente si presenta a causa delle comunicazioni tra gli uffici italiani e quelli stranieri, che cooperano affinché l’iter di riscossione non incappi in provvedimenti che ne inficino la buona riuscita.
di FRANCO LEONARDI