I contratti misti o con doppia finalità sono quei contratti destinati a soddisfare contemporaneamente sia le necessità del consumatore che del professionista.
La normativa Spagnola che regola i diritti dei consumatori e utenti, NON contempla espressamente questo tipo di contratto come una relazione di consumo.
Pertanto non esiste una norma espressa in tal senso, anche se con il tempo è comunque intervenuta la giurisprudenza, infatti il Tribunale di Giustizia della Unione Europea in varie occasioni ha sentenziato in questo senso: “il contrattante avrà la condizione di consumatore se il destino commerciale dei beni e servizi acquisiti è marginale rispetto a quello privato”, oppure più recentemente “..in relazione con la contrattazione di crediti bancari da parte di clienti che esercitino un’attività professionale (avvocati, medici, dentisti ecc..), si considerano consumatori quando il contratto non è vincolato all’attività professionale del cliente.
In accordo con questa posizione giurisprudenziale il Giudice Nazionale Spagnolo deve seguire nell’interpretazione di questi contratti un criterio funzionale, ponendo attenzione al destino del bene o servizio contrattato, per determinare se siamo di fronte ad un Consumatore o a un Professionista, ed in modo del tutto indipendente dalla situazione soggettiva del cliente, tenuto conto appunto del carattere “oggettivo” del concetto di Consumatore stabilito dalla normativa comunitaria.
Questa dottrina è stata assunta dal Tribunale Supremo Spagnolo, come dimostra la sua Sentenza del mese di aprile del 2017, la quale nel caso in cui si tratti di un contratto misto, segue il criterio dell’oggetto predominante.
In questo modo, per il Tribunale Supremo, quando ci sono indizi che un contratto persegue la doppia finalità, e non essendo questa determinata in forma chiara che il contratto si è concluso in modo esclusivo con un fine sia personale che professionale, si prenderà in considerazione il suo oggetto predominante, mediante un esame dell’insieme di circostanze relative al contratto e delle prove che si possono praticare per determinare queste circostanze.
Nella ipotesi in cui non risulti chiaro o indubbio che il contratto è stato stipulato in modo esclusivo con un proposito personale o professionale, la giurisprudenza segnala che in tal caso il contrattante in questione dovrà essere considerato come Consumatore, ove appunto l’oggetto professionale non predomina nel contesto generale del contratto, verificate anche le circostanze e la valutazione delle prove.
Ovviamente se la finalità impresariale del contratto in questione è predominante, allora al contrattante non si potrà riconoscere la qualità di Consumatore e quindi non si potrà applicare in caso di contenzioso o di comportamento illegittimo della banca o ente finanziario, la tutela garantita dalla Legge che regola i diritti dei consumatori.
Avvocato Civita Masone & Avvocato Nauzet Yanes Segura