Le novità introdotte dal “Decreto Crescita”
ROMA – Il “Decreto Crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019), recentemente entrato in vigore, ha introdotto agevolazioni fiscali per stimolare il rientro in Italia di cittadini residenti all’estero.
Tra le misure specifiche, vi sono infatti benefici fiscali in favore di lavoratori, docenti e ricercatori, nonché di pensionati e sportivi professionisti che decidano di trasferire la propria residenza in Italia: rispetto al precedente regime di agevolazione fiscale, la riduzione fiscale prevista passa dal 50% al 70%.
Il decreto semplifica inoltre le condizioni di periodo di trasferimento per accedere alle agevolazioni previste.
Queste si applicano ai lavoratori che non sono stati residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni rispetto ai 5 periodi d’imposta richiesti nel precedente regime.
In specifici casi, inoltre, le agevolazioni fiscali si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta, oltre a quelli già previsti, nel caso di lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e ai lavoratori che diventino proprietari di almeno di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia.
Ancora, nel caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, nel periodo di prolungamento questi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare, quindi ricevendo una riduzione del 90% delle imposte.
La grande novità è l’introduzione per ulteriori 5 anni di una riduzione fiscale del 90% ai lavoratori che trasferiscono la residenza in una delle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
Altra importante novità è che anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (Aire) possono accedere alle agevolazioni purché abbiano ricevuto la residenza in un altro Stato con cui è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni.
Relativamente ai ricercatori e docenti, nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento di residenza in Italia e nei successivi cinque, gli emolumenti percepiti concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo nella misura del 10% del loro ammontare e sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini dell’Irap (in riferimento ai lavoratori dipendenti, l’agevolazione Irap spetta ai sostituti d’imposta che erogano le retribuzioni). L’agevolazione avrà, così, una durata maggiore, applicandosi per un totale di 6 periodi d’imposta, in luogo degli attuali 4.
La detassazione sarà ulteriormente estesa: a 8 periodi d’imposta, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenne o a carico oppure divenuti proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti; a 11 periodi d’imposta, per i docenti e i ricercatori con almeno due figli minorenni o a carico; a 13 periodi d’imposta, per i docenti e i ricercatori con almeno tre figli minorenni o a carico.
Anche in questo caso, i docenti o ricercatori italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni.
L’effettiva applicazione dei benefici dipende dalla situazione personale di ciascun contribuente.
L’Agenzia delle Entrate sta predisponendo una guida con le istruzioni e le modalità di dettaglio del nuovo regime fiscale.
(Inform)