Il Consiglio dei Ministri ha approvato questa domenica un decreto reale con il quale solo pochi professionisti potranno continuare il lavoro, considerando che la loro attività sia essenziale.
Questo è l’elenco completo delle categorie.
1. Coloro che operano in attività che devono continuare ad essere svolte ai sensi degli articoli 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 e 18 del Regio Decreto 463/2020 del 14 marzo, che dichiara lo stato di allerta per la gestione della situazione di crisi sanitaria causata dalla COVID-19 e dei regolamenti approvati dall’Autorità competente e dalle Autorità competenti delegate.
2. Persone che operano nelle attività che partecipano alla filiera del mercato e al funzionamento dei servizi dei centri di produzione di beni e servizi di prima necessità, compresi alimenti, bevande, prodotti igienici, medicinali, prodotti sanitari o qualsiasi prodotto necessario alla tutela della salute, consentendo la distribuzione degli stessi dall’origine alla destinazione finale.
3. Persone che lavorano nel settore alberghiero e della ristorazione che forniscono servizi di consegna a domicilio.
4. Operatori in tutte le attività produttive del settore manifatturiero industriale, in particolare quelle del settore chimico, dei settori farmaceutico, del settore alimentare e delle bevande, dei sottosettori tessile, del vetro e del tabacco, dei produttori di beni strumentali e dei settori della catena del valore della produzione di ogni tipo di tecnologia sanitaria, materiale medico, dispositivi di protezione, attrezzature mediche e ospedaliere, i settori della produzione di pasta di cellulosa, carta, cartone o cellulosa, nonché altre attività correlate che offrono le forniture, le attrezzature, i materiali, le materie prime o i servizi professionali necessari per il corretto sviluppo di tali attività.
5. Coloro che operano nelle attività che devono fornire servizi di trasporto, sia di persone che di merci, che continuano a svilupparsi dalla dichiarazione dello stato di allarme, nonché a coloro che devono assicurare la manutenzione dei mezzi utilizzati a tale scopo, sotto la tutela delle norme approvate dall’Autorità competente e dalle Autorità competenti delegate dalla dichiarazione dello stato di allarme.
6. Forze e Corpi di Sicurezza, al personale che fornisce servizi negli Istituti Penitenziari e al personale dei servizi di protezione civile, di soccorso e antincendio, nonché alla sicurezza stradale e del traffico.
7. Forze Armate.
8. Al personale delle società di sicurezza private che forniscono servizi di trasporto di sicurezza, servizi di risposta agli allarmi, pattugliamenti o sorveglianza discontinua, e quelli che devono essere utilizzati per l’esecuzione dei servizi di sicurezza per garantire i servizi essenziali e rifornire la popolazione.
9. I lavoratori dei centri, dei servizi e delle strutture sanitarie, nonché coloro che si occupano di anziani, persone dipendenti o disabili, così come coloro che lavorano in aziende, enti e centri di ricerca in cui si stanno sviluppando progetti relativi a COVID19 , e contro tutte le altre malattie che comportano sperimentazioni cliniche e prove di concetto in corso; così come le strutture zootecniche ad esse associate e le aziende che forniscono servizi e prodotti necessari per la ricerca in questi settori.
10. Persone impiegate nell’economia domestica e badanti.
11. Lavoratori che forniscono servizi nei punti vendita della stampa e nei media pubblici e privati o nelle agenzie di stampa, così come nella loro stampa o distribuzione.
12. Lavoratori nei servizi finanziari e nelle compagnie di assicurazione
13. Lavoratori nell’industria elettrointensiva, siderurgica, degli altiforni e mineraria, e lavoratori nella produzione e fornitura di servizi di riscaldamento o di condizionamento dell’aria in modo centralizzato per più centri di consumo
14. Lavoratori nelle aziende che producono batterie al piombo e qualsiasi altro materiale necessario per la fornitura di servizi sanitari.
15. Persone che lavorano in impianti con un ciclo di produzione continuo o la cui interruzione può causare gravi danni all’impianto stesso o rischi di incidenti.
16.Alle persone che lavorano nell’industria aerospaziale e della difesa, così come in altre attività di importanza strategica per l’economia nazionale.
17. Lavoratori delle telecomunicazioni e delle aziende di servizi informatici essenziali. Negli enti appartenenti al settore pubblico, come definiti dall’articolo 3 della legge 9/2017, dell’8 novembre, sugli appalti pubblici, che recepisce nell’ordinamento spagnolo le direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, saranno considerati servizi informatici essenziali per la corretta prestazione dei servizi pubblici, nonché per il funzionamento del lavoro non residenziale dei dipendenti pubblici.
18.Lavoratori delle aziende, servizi essenziali per la protezione e la cura delle vittime di violenza di genere
19 Lavoratori che prestano servizi nelle attività necessarie alla gestione e al pagamento di prestazioni pubbliche, sussidi e aiuti previsti dalla legge e dai regolamenti e al funzionamento del sistema di previdenza sociale.
20 Lavoratori che prestano servizi presso enti amministrativi e agenzie sociali laureate, società di consulenza, studi professionali, servizi altrui e propria prevenzione dei rischi professionali e, in generale, quelli impegnati nell’attività di consulenza legale, fiscale, commerciale e sociale o occupazionale o nella difesa degli interessi dei consumatori.
21.Il personale di lavoro al servizio dei notai e dei registri per l’adempimento dei servizi essenziali stabiliti dalla Direzione Generale della Sicurezza Legale e della Fede Pubblica.
22. Alle autorità civili responsabili della salute pubblica e ai dipendenti che forniscono servizi in questo settore, così come agli altri direttamente o indirettamente legati alla gestione dell’emergenza sanitaria.
23.Persone che lavorano nei servizi funebri, così come nella costruzione di nicchie e altre attività correlate.
24.Lavoratori che prestano servizi di pulizia, manutenzione e sorveglianza, nonché servizi di raccolta, gestione e trattamento di rifiuti pericolosi, nonché di rifiuti solidi urbani, pericolosi e non pericolosi, di raccolta e trattamento delle acque reflue, di attività di decontaminazione e di altri servizi di gestione dei rifiuti e di rimozione di animali morti o di qualsiasi entità appartenente al settore pubblico, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 9/2017 dell’8 novembre sui contratti del settore pubblico.
25. Persone che lavorano nei Centri di accoglienza per rifugiati e nei Centri di permanenza temporanea per immigrati e agli enti pubblici che sono gestiti e sovvenzionati privatamente dalla Segreteria di Stato per le Migrazioni e che operano nell’ambito della Protezione Internazionale e dell’Assistenza Umanitaria.
26.Lavoratori coinvolti nella prestazione di servizi che sono stati o possono essere dichiarati essenziali dall’autorità competente e dalle autorità competenti delegate ai sensi del Regio Decreto 463/2020 del 14 marzo.
27 Personale dell’operatore designato dallo Stato a fornire il servizio postale, al fine di fornire i servizi di raccolta, ammissione, trasporto, classificazione, distribuzione e consegna al fine esclusivo di garantire tale servizio postale universale.
28.Coloro che si occupano della gestione e dell’esercizio delle autostrade a pedaggio, comprese le stazioni e le aree di servizio.
29.Persone che lavorano nelle attività di approvvigionamento idrico, depurazione, conduzione, potabilizzazione e risanamento.
30. Persone che lavorano nella fornitura di servizi meteorologici, compresi i servizi di manutenzione e sorveglianza, il controllo dei processi operativi legati ai servizi meteorologici, i processi di previsione meteorologica e il processo di osservazione aeronautica e di osservazione/previsione della difesa.
31.Analogamente, la fornitura di servizi alle Pubbliche Amministrazioni, quando è essenziale e nella misura in cui è necessaria a garantire il funzionamento di base dei servizi pubblici, è considerata un servizio essenziale. Allo stesso modo, quelli che forniscono servizi nella gestione di strutture e infrastrutture essenziali di servizio pubblico.
32.Persone che forniscono servizi essenziali per lo sdoganamento, la vigilanza doganale e quelli eseguiti per l’esecuzione di servizi critici necessari per l’applicazione del sistema fiscale.
33.Lavoratori che forniscono servizi in quei settori o sottosettori coinvolti nell’importazione e nella fornitura di materiali sanitari, come le aziende di logistica, trasporto, stoccaggio, transito doganale (spedizionieri) e, in generale, a tutti coloro che sono coinvolti nei corridoi sanitari.
34. Persone che forniscono servizi in operatori logistici e nel settore tessile o in altre industrie dedicate o riconvertite alla produzione o all’importazione di materiale sanitario.
35.Persone che lavorano nella distribuzione e nella consegna di prodotti acquistati in Internet, per telefono o per corrispondenza.
36.Coloro che forniscono i servizi minimi necessari per la manutenzione e la manutenzione degli impianti che cessano di funzionare nel periodo indicato.
37.Lavoratori che già forniscono servizi a distanza, salvo diverso accordo tra il datore di lavoro e la rappresentanza legale dei lavoratori attraverso la contrattazione collettiva o, in assenza di tale rappresentanza, i lavoratori stessi.
38 Lavoratori temporaneamente inabili durante il periodo di validità del congedo disciplinato dal presente Regio Decreto Legge, così come quelli il cui contratto è sospeso per altri motivi legalmente stabiliti, compresi quelli di cui ai paragrafi d) ed e) dell’articolo 45.1 d ed e) del Regio Decreto Legislativo 2/2015, del 23 ottobre, che approva il testo riveduto della Legge sullo Statuto dei Lavoratori.
39.Anche l’attività dei sindacati e dei datori di lavoro al servizio delle imprese e dei lavoratori sarà considerata un servizio essenziale.
40.Sono esentate dalla sospensione delle attività non essenziali le attività svolte dalle società volte a salvaguardare la sicurezza delle persone e dell’ambiente, la salute degli animali, la sicurezza nelle miniere, la prevenzione e l’estinzione degli incendi, nonché quelle finalizzate alla ricerca e al soccorso delle persone.
dalla Redazione