Nonostante la grave emergenza sanitaria di questi giorni, ritengo utile e opportuno continuare informare sulle questioni che attengono ai diritti e ai doveri del mondo dell’emigrazione e delle nuove mobilità.
In questa nota ricordo che le detassazioni previste per i lavoratori che trasferiscono la loro residenza in Italia dall’estero sono state rese operative, nelle percentuali stabilite dalla legge, nel modello Redditi Persone Fisiche 2020 con l’introduzione di specifici codici, da inserire nei vari quadri del modello, per il lavoro dipendente, quello d’autonomo e quello di impresa.
Gli incrementi delle agevolazioni si applicano ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020.
Tuttavia si ricorda che il Decreto Fiscale (Dl n. 124/2019) collegato alla legge di Bilancio per il 2020, ha anticipato le agevolazioni per i soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia successivamente al 30 aprile 2019, ossia alla data di emanazione del “Decreto Crescita”.
Per i lavoratori dipendenti nei casi ordinari il beneficio è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro, previa presentazione della domanda.
Pertanto, il beneficio potrà essere richiesto direttamente nella dichiarazione dei redditi esclusivamente nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto o voluto riconoscere l’agevolazione, in presenza dei requisiti previsti dalla legge.
Quindi a partire dalle date suindicate, nel periodo d’imposta in cui la residenza è trasferita e nei successivi quattro, i redditi di lavoro dipendente (o ad esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell’ammontare (in precedenza era il 50%) ovvero al 10% se si trasferisce la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia (sono state inoltre introdotte maggiori agevolazioni riguardo alla durata che aumenta fino ad ulteriori 5 anni in presenza di particolari condizioni: numero di figli minorenni, acquisto unità immobiliare di tipo residenziale, trasferimento residenza in regioni del Sud).
Affinché il regime di favore sia applicabile, per i trasferimenti di residenza avvenuti a decorrere dal 30 aprile 2019 devono sussistere due sole condizioni:
- il lavoratore non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni;
- 2) l’attività lavorativa sia svolta prevalentemente nel territorio italiano. Giova ricordare che possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni fiscali.
Segnalo qui di seguito quali sono i codici previsti solo per i lavoratori dipendenti (per ovvie ragioni di spazio e ricordando comunque che i codici sono diversi per i lavoratori autonomi e per il reddito di impresa): in particolare nel riquadro RC, nella casella “Casi particolari”, i codici per i lavoratori dipendenti impatriati sono:
– il codice 4 per i lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero fino al 29 aprile 2019 per i quali i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento;
– il codice 6 per i lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero a decorrere dal 30 aprile 2019 per i quali i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30 per cento;
– il codice 8 per i lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero a decorrere dal 30 aprile 2019 e che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. In tal caso, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10 per cento;
– il codice 9 per i lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero a decorrere a decorrere dal 30 aprile 2019 e in possesso della qualifica di sportivo professionista. In tal caso il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento.