Il termine generale di prescrizione per l’esercizio delle azioni personali, cioè quelle a tutela dei diritti di credito (o di obbligazione che dir si voglia), stabilito dall’art. 1964 comma 2 del Código Civil, è stato modificato dalla Legge di riforma della Procedura Civile (Ley 42/2015) che lo ha ridotto da 15 a 5 anni.
Ciò significa che dal 7 ottobre 2015 alle azioni personali, per le quali non sia previsto un termine speciale, viene applicato un periodo di prescrizione quinquennale.
É lecito però chiedersi cosa sia successo ai crediti sorti prima della riforma, che in principio avevano un termine di prescrizione pari a 15 anni secondo la formulazione del vecchio articolo 1964.
A tal proposito la stessa Ley 42/2015 ha previsto una disposizione transitoria che fa riferimento all’art.1939 del Código Civil, il quale così recita: “La prescripción comenzada antes de la publicación de este Código se regirá por las leyes anteriores al mismo; pero si desde que fuere puesto en observancia transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción, surtirá ésta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo”.
Dall’interpretazione congiunta delle succitate normative emergono i seguenti scenari:
1) i crediti sorti fino al 7 ottobre 2005 ancora godono del termine di 15 anni previsto nella versione originale dell’articolo;
2) i crediti sorti tra il 7 ottobre 2005 ed il 7 ottobre 2015 sono invece destinati a prescrivere con tempistiche decrescenti, comprese tra i 15 ed i 5 anni, sino alla data limite del 7 ottobre 2020.
Per intenderci con un caso pratico: se il Signor Sempronio, che in data 2 gennaio 2010 aveva firmato un documento di riconoscimento del debito per il quale doveva pagare al Signor Caio l’importo di 10.000 euro il 1° giugno 2012, alla scadenza non ha adempiuto alla sua obbligazione, Caio potrà agire per far valere il suo credito (sempre che non interrompa la prescrizione) dal 2 giugno 2012 al 7 ottobre 2020 (8 anni e 4 mesi).
L’esempio fa riferimento ad un credito pecuniario, ma potrebbe trattarsi di qualsiasi altro tipo di prestazione. Riassumendo, nella normativa in analisi è stato previsto che tutti i titolari di un diritto di credito sorto tra il 7 ottobre 2005 e il 7 ottobre 2015 debbano attivarsi prima del 7 ottobre 2020, o per far valere i loro diritti instaurando le pertinenti azioni legali o quantomeno per interrompere il decorso della prescrizione attraverso i canali stragiudiziali (ad esempio reclamando per iscritto al debitore l’adempimento dell’obbligazione).
Ciò detto, come influisce sulle succitate tempistiche l’attuale situazione di crisi sanitaria causata dal Covid-19?
Il Real Decreto 463/2020, del 14 marzo, con il quale è stato dichiarato lo stato di allarme, ha previsto, salvo alcune eccezioni, la sospensione dei termini procedurali ed amministrativi, nonché dei termini di prescrizione e decadenza per l’esercizio di tutti i tipi di azione.
Lo stato di allarme, quindi, di per sé non ha prodotto alcuna interruzione dei termini di prescrizione, ma solo il loro differimento per un tempo equivalente alla durata dello stesso.
In altre parole, mentre nel caso dell’interruzione il termine di prescrizione decorso fino a quel momento viene azzerato ed inizia a decorre un termine completamente nuovo, nel caso della sospensione si apre solo una parentesi temporale, conclusa la quale, il termine riprenderà a decorrere dallo stesso punto in cui si trovava.
Quindi, una volta cessato lo stato di allarme, coloro che ancora non hanno agito, in via giudiziale o stragiudiziale, a protezione dei loro diritti di credito sorti nel suindicato intervallo di tempo non avranno guadagnato altro che qualche mese in più (vedremo alla fine quale sarà stata la durata dello stato di allarme) rispetto alla data del 7 ottobre.
Avv. Elena Oldani
Fonti:
-Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
-Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª), de 20.01.2020.
-Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma.