-Limitazione dell’entrata e dell’uscita dall’isola di Tenerife
L’entrata e l’uscita delle persone nell’isola di Tenerife è limitata dalle ore 24.00 del 18 dicembre (venerdì) fino al 1 gennaio 2021 e si raccomanda anche di evitare la mobilità tra i suoi comuni. La restrizione applicata a Tenerife sarà applicata ad eccezione di quei viaggi adeguatamente giustificati che si verificano per uno dei seguenti motivi di cui all’articolo 6 del Real Decreto Legge 926/2020 del 25 ottobre, la norma che dichiara lo stato di allarme nel paese per contenere la diffusione delle infezioni causate dalla SARS-CoV-2:
*Assistenza a centri, servizi e strutture sanitarie.
*Adempimento degli obblighi lavorativi, professionali, commerciali, istituzionali o legali
*Assistenza alle università, agli istituti di insegnamento e di istruzione, compresi gli asili nido.
*Ritorno al luogo di residenza abituale o alla famiglia.
*Assistenza e cura degli anziani, dei minori, delle persone a carico, dei disabili o delle persone particolarmente vulnerabili.
*Sostituzione a enti finanziari e assicurativi o a stazioni di rifornimento nei territori limitrofi.
*Azioni necessarie o urgenti davanti ad organi pubblici, giudiziari o notarili.
*Rinnovo dei permessi e della documentazione ufficiale, nonché altre procedure amministrative non rinviabili.
*Sottoporsi a esami ufficiali o a prove non rinviabili.
*A causa di forza maggiore o una situazione di necessità.
*Qualsiasi altra attività di natura simile, debitamente accreditata.
L’autorità sanitaria è autorizzata a stabilire controlli per limitare la mobilità intercomunale, se necessario.
Le persone che si trovano sull’isola di Tenerife e che ritornano nell’isola di residenza dovranno eseguire un test diagnostico sull’isola di arrivo. Coloro che devono viaggiare regolarmente tra le isole saranno controllati periodicamente.
-Limitazione del numero massimo di persone che non vivono insieme, in spazi pubblici e privati, chiusi o all’aperto
Il soggiorno di gruppi di persone in spazi sia pubblici che privati, chiusi o all’aperto, sarà limitato alle persone che vivono insieme, intese come coloro che risiedono sotto lo stesso tetto.
Negli incontri per i pranzi e le cene di Natale del 24, 25 e 31 dicembre e del 1° gennaio non deve essere superato il numero massimo di 6 persone, salvo il caso di conviventi, né il numero massimo di due unità abitative (sono esclusi i minori da 0 a 6 anni). In quest’ultimo caso, il numero massimo di partecipanti sarà di 6, in tutti i casi, e si farà in modo che le due unità di convivenza siano sempre le stesse. Particolare cautela e cura saranno prese con le persone più vulnerabili a COVID-19.
-Limitazione del movimento delle persone di notte, dalle 22.00 alle 6.00
La libertà di movimento delle persone è limitata di notte dalle 22.00 alle 6.00 tutti i giorni, ad eccezione della vigilia di Natale e di Capodanno, quando l’inizio di questa limitazione è posticipato alle 00.30, esclusivamente per il ritorno al solito indirizzo.
-Celebrazioni religiose Emblematiche
Le celebrazioni religiose emblematiche, come la Messa di mezzanotte (Misa del Gallo), possono svolgersi in orari non soggetti alla limitazione (dalle 6:00 alle 22:00) del traffico notturno, anche se si raccomanda di offrire in alternativa servizi telematici o televisivi, oltre che di evitare di cantare e di utilizzare musica preregistrata, con il divieto dei cori.
Allo stesso modo, vanno evitati i contatti fisici della devozione o della tradizione (baci, contatto con i santini, sculture), sostituendoli con altri che non implicano un rischio per la salute.
-Misure specifiche per alberghi, ristoranti e terrazze, bar e caffetterie
L’accordo adottato oggi stabilisce che le aree interne di questi stabilimenti rimarranno chiuse, ad eccezione di quelle dei centri sanitari, dei centri di lavoro per il consumo del loro personale e delle strutture ricettive turistiche ad uso esclusivo degli ospiti. Il consumo al bar e al buffet o al self-service è vietato. La capacità massima in queste aree interne sarà del 33%.
Il servizio di ritiro di cibi e bevande dai locali e l’invio a domicilio è consentito, nel rispetto del termine stabilito.
Sulle terrazze o in altri spazi all’aperto dipendenti dallo stabilimento, è vietato il consumo al bar, buffet o self-service e il fumo, così come le attività che non mantengono la distanza di sicurezza interpersonale o non utilizzano maschere, come cotillon, balli, karaoke, ecc.
Non più del 50% della capacità autorizzata può essere utilizzata su terrazze all’aperto, con una distanza di almeno 2 metri tra le sedie dei tavoli adiacenti e un’occupazione massima per tavolo di 4 persone che vivono insieme.
Nel caso di centri commerciali e parchi, la capacità delle aree comuni è limitata al 33% della capacità autorizzata, ed è vietato l’utilizzo di aree ricreative come aree per bambini, parchi giochi o aree di sosta, che devono rimanere chiuse.
Nel caso di centri commerciali distribuiti su più piani, la limitazione di cui sopra deve essere rispettata su ogni piano.
Nei centri commerciali e nei parchi, inoltre, i clienti non sono autorizzati a soggiornare nelle aree comuni, tranne che per il transito o in attesa di entrare negli stabilimenti.
Devono essere stabilite le misure necessarie per consentire il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e il controllo della capacità sia nei locali e negli stabilimenti che nelle aree comuni dei centri commerciali, con la possibilità di limitare, se necessario, gli spazi destinati ai parcheggi. Gli spazi destinati al parcheggio dei veicoli sono limitati al 50%.
Un servizio di attenzione preferenziale sarà fornito alle persone di età superiore ai 75 anni, come l’accesso prioritario, la prenotazione del parcheggio, le caselle di pagamento o i posti a sedere di riposo, che garantiscono tale preferenza di attenzione.
Per evitare grandi folle nelle strade e nei centri commerciali, il Governo raccomanda alla popolazione di organizzare in anticipo i propri acquisti e ordina che la distanza di sicurezza interpersonale e l’uso delle maschere siano garantiti in ogni momento e in tutti gli spazi, sia nei locali di vendita che negli spazi di transito nei centri commerciali e nelle vie dello shopping.
-Trasporto pubblico
Si raccomanda inoltre di utilizzare metodi alternativi di mobilità, come andare in bicicletta o a piedi, per gli spostamenti. Il trasporto pubblico urbano e metropolitano è limitato al 50% della sua capacità.
Il monitoraggio dei trasporti terrestri e urbani sarà rafforzato nelle ore di punta, al fine di evitare l’affollamento e l’uso del trasporto pubblico per viaggi non essenziali o rinviabili.
Si raccomanda di aumentare la frequenza degli orari dei trasporti pubblici per evitare l’affollamento, garantendo un’adeguata ventilazione e il rispetto delle misure di prevenzione, compreso il non mangiare o bere e l’uso corretto delle maschere.
-Grandi eventi
Non è consentito organizzare feste, festival, fiere, giostre o altri eventi simili. Sono vietati tutti i tipi di eventi di massa, come quelli soggetti ad autorizzazione preventiva in conformità alle disposizioni della sezione 2.1.11 dell’Accordo governativo del 19 giugno 2020 e successivi aggiornamenti.
Si raccomanda di chiudere i parchi, le aree ricreative all’aperto o le strade pubbliche di notte per evitare la folla e il consumo di alcolici.
-Ambiente di lavoro
Per quanto possibile, il lavoro telematico sarà incoraggiato e prioritario in tutte quelle attività che non richiedono la presenza fisica.
-Ospedali e centri socio-sanitari per anziani
In considerazione della conferma di focolai associati all’assistenza sanitaria nei centri ospedalieri e nei centri socio-sanitari in cui risiedono persone anziane (case di cura) e della vulnerabilità di questa popolazione, si stabilisce, durante il periodo di validità di queste misure, che le uscite dei residenti dai centri saranno sospese, così come le visite esterne, tranne nel caso di accompagnatori alla fine della loro vita. Negli ospedali, i minori e le donne incinte ricoverate possono ricevere visite.
-Strutture e locali per il gioco e le scommesse
I casinò, le sale da bingo, le sale da gioco, i negozi di scommesse e altri locali e strutture simili a quelle per il gioco e le attività di scommesse rimangono chiusi.
-Pratica dell’attività sportiva non professionale e dell’esercizio fisico
La pratica dell’attività fisica e dello sport nelle aree coperte degli impianti e nei centri sportivi è vietata, mentre la pratica dell’attività sportiva e dell’esercizio fisico all’aperto può essere effettuata individualmente e a condizione che la distanza di sicurezza interpersonale di 2 metri possa essere mantenuta in modo permanente.
Non sono consentiti sport di squadra, allenamenti o esercizi in cui non sia possibile garantire il mantenimento di tale distanza in qualsiasi momento.
Nel caso di sport individuali all’aria aperta, l’uso della maschera è escluso esclusivamente durante la pratica dello sport e a condizione che si possa garantire il mantenimento della distanza di due metri.
(Tradotto dal Boc del 17/12/2020)