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    Farmaci all’estero: nuova procedura per connazionali

    Il Ministero della Salute ha fornito le informazioni riguardanti la nuova procedura per l’esportazione di farmaci per i cittadini italiani aventi diritto all’assistenza sanitaria all’estero.
    La procedura deve partire da chi, tra gli italiani all’estero che beneficiano dell’assistenza sanitaria (come lavoratori di diritto italiano o studenti titolari di borse di studio e relativi familiari), è interessato o ha necessità di importare il farmaco ove questi non siano reperibili e accessibili (anche economicamente) nel paese di destinazione.
    Questo, però, deve sottostare a una verificata possibilità di importazione del farmaco secondo le normative vigenti nel Paese estero di riferimento.

    Ossia, se il paese estero non lo permette, non è possibile esportare alcuni medicinali.
    Questa procedura ha lo scopo di individuare le modalità attraverso cui a tutti i cittadini aventi diritto sia garantito l’accesso alle cure e alla loro continuità.
    Come già specificato, è il cittadino avente diritto a dover avviare, ove interessato, l’iter necessario.

    Poi, verificata la possibilità di importazione del farmaco per la legge del paese estero, può richiedere l’autorizzazione per l’esportazione per farmaci autorizzati dall’Italia.
    Il cittadino italiano richiedente deve necessariamente essere iscritto al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), poi deve fare richiesta alla ASL di competenza (se residente in Italia) o al Ministero della Salute se residente all’estero, specificatamente alla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, raggiungibile all’indirizzo e-mail [email protected].
    In entrambi i casi, però, la documentazione da presentare per fare la richiesta di esportazione all’estero di farmaci deve essere presentata con gli stessi documenti, che sono: 

    1, la dichiarazione redatta dell’Ambasciata o del Consolato della sede di servizio che attesti l’impossibilità di reperire il farmaco e/o il costo economico elevato che dovrà essere indicato; 

    2, la relazione medica, redatta dal medico referente, che attesti la necessità del farmaco e del piano terapeutico.

    Il medico referente deve essere necessariamente dipendente di una struttura ospedaliera nazionale, pubblica o convenzionata; 

    3, nulla osta della Direzione Sanitaria della struttura ospedaliera nazionale italiana, pubblica o convenzionata; 


    4, nulla osta della farmacia, della struttura ospedaliera nazionale italiana, pubblica o convenzionata, che si assumerà il compito di effettuare la sorveglianza qualora questo sia previsto dal piano terapeutico, secondo quanto previsto dall’AIFA, agenzia del farmaco italiana; 

    5, dichiarazione di assunzione delle spese di trasporto da parte del richiedente avente diritto; 

    6, parere della Dg della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, reperibile sempre allo stesso indirizzo e-mail.
    Il Ministero della Salute ha infine voluto precisare che sono da escludere medicinali stupefacenti o psicotropi.
    Tutte le informazioni dettagliate a questo link: https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/resource/doc/2021/01/nota_informativa_min._salute_0000719_13_01_2021_dgprogs_mds_p.pdf

    (aise) 

     

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