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    Il Console onorario nel diritto consolare

    Sommario:
    Introduzione;
    1. – Status del Console onorario;
    2. – Le funzioni del Console Onorario;
    3. – Requisiti per l’ottenimento della nomina a Console Onorario;
    4. –  Procedura per la nomina di un Console onorario;
    5. – Sostituzione crescente dei Consolati di carriera con quelli onorari;
    6. – Conclusioni.   

    Il Console è una figura che appare con i mercanti sia nel tardo medioevo che nel rinascimento, con il compito di assistere la propria comunità presente nei centri commerciali di terre lontane.

    La città di Firenze, ad esempio, può essere considerata il comune che, intorno al 1300, incaricò il suo console (consul electus) di tutelare i suoi mercanti, operanti nella città di Costantinopoli, affinché i privilegi di questi, che venivano concessi dall’Imperatore bizantino, non subissero una violazione ovvero non venissero riconosciuti.

    Col passare dei secoli sino al termine del secondo Conflitto mondiale, l’ampio cambiamento del diritto consolare, sviluppatosi mercé vari accordi bilaterali e, non solo, anche mediante convenzioni multilaterali, convinsero molti Stati a sottoscrivere un trattato internazionale, firmato il 24 aprile 1963, nella città di Vienna, denominato la Convenzione delle Nazioni Unite concernente le relazioni consolari.

    Da quel momento, questa figura veniva considerata come una nuova realtà nel mondo attuale delle relazioni internazionali, tanto da sottolineare come il Console onorario non sia un fenomeno del passato, ma una nuova realtà del futuro.

    Tanto è vero che le sue mansioni o compiti non sono più circoscritti ad un ambito di sviluppo economico, bensì si espandano in tutti i campi come  l’assistenza consolare, la promozione commerciale, economica, imprenditoriale e culturale.

    La Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 è costituita da 79 articoli e si suddivide in tre capitoli: il primo capitolo concerne le relazioni consolari in generale, il secondo capitolo riguarda le facilitazioni, i privilegi e le immunità degli uffici consolari di carriera, dei funzionari e del resto dei membri aggiunti ai consolati di prima categoria; il terzo capitolo sulle norme del regime applicabile agli uffici ed ai funzionari dei consolati onorari.


    Il nostro Paese ha ratificato questa convenzione con la legge n. 804 del 9 agosto del 1967.

    Questo testo, voluto da molti Stati nel 1963, ci consegna una visione molto ampia sui criteri che, dipendente dai casi, concorrono a differenziare oppure ad individuare le due figure cioè a dire quella dei consules electi (consoli onorari) da quella dei consules missi (consoli di carriera).

    Da questo trattato campeggia in modo netto la figura del Console onorario rispetto a quello di carriera e sotto il profilo del suo status e sotto l’aspetto delle funzioni che sono identiche.

    Esiste una netta differenza tra la figura del Console onorario e quella del Console di carriera, mentre quest’ultimo appartiene come cittadino allo Stato inviante o rappresentato, la prima figura, al contrario, è cittadino prescelto nello Stato di residenza.

    Tanto è chiaro che il Console di carriera, appartenente alla prima categoria, secondo la Convenzione di Vienna del 1963, deve limitarsi ad assolvere ad altri compiti che gli vengono affidati nella sede dove egli viene inviato; il Console onorario, per contro, oltre a poter svolgere alla funzione consolare affidatagli, può svolgere la propria attività di carattere professionale o industriale o imprenditoriale.

    Un punto va evidenziato che è quello inerente il fatto che, mentre lo status di cittadino residente, da una parte, li porta ad espletare tutte le funzioni che sono proprio del Console di carriera, dall’altra parte, non viene consentito al Console onorario di godere quella gamma di trattamenti che ha il Console di carriera, il quale è considerato beneficiario, benché cittadino dello Stato inviante.

    Il Console onorario, ovviamente, oltre a non percepire uno stipendio, non è titolare della incolumità personale, cioè a dire che non è esente dal vincolo di deporre come teste su questioni che sono al di fuori delle sue funzioni; non gode, inoltre, dell’immunità fiscale, come pure non può ricevere il beneficio della franchigia doganale.

    Altro punto da tenere presente è quello che egli non viene esonerato dal pagamento della tassa di circolazione e dalla imposta di immatricolazione delle automobili, che possono essere utilizzate al servizio dell’ufficio consolare.

    Per quanto concerne i membri della famiglia del Console onorario e i soggetti addetti al suo servizio privato non godono di alcun beneficio o trattamento speciale.

    Circa l’immunità è d’uopo sottolineare un punto fondamentale: essa si estende solo al Console di carriera e al suo ufficio consolare, mentre per il Console onorario tale immunità si circoscrive solo all’archivio del consolato, luogo che custodisce atti e documenti legati alla sua funzione, in quanto il Console onorario svolge la sua funzione consolare in via sussidiaria rispetto all’attività professionale che principalmente svolge.

    Sulle funzioni del Console onorario va detto che sono identiche anche per il Console di carriera.

    Esso, infatti, è rappresentato, in modo esplicito, dalla medesima volontà di assistere e proteggere i cittadini dello Stato durante il loro soggiorno nel territorio dello Stato ricevente.

    Anche simile, per entrambe le figure consolari, la volontà di promuovere le relazioni commerciali tra i due Stati, come pure identico il desiderio di sviluppare le relazioni culturali tra i due soggetti di diritto internazionale (gli Stati), come pure la vocazione ad approfondire i vincoli di amicizia e di cooperazione internazionale.

    Il Console onorario, come pure quello di carriera, ha una serie di compiti come, in primis,  quello di assistere i cittadini dello Stato che si rappresenta, considerato e nel suo momento esterno quale potere-dovere del Console di assistere e seguire i propri connazionali nei loro rapporti con le autorità locali, con gli organi giurisdizionali e via discorrendo, e ponderato dal suo momento interno, nel momento in cui l’assistenza si esaurisce nel contatto fra i cittadini dello Stato straniero e l’ufficio consolare a livello di informazione, del consiglio, dell’aiuto materiale e così via.

    (Fine prima parte)

    L’altro compito del Console onorario, anch’esso importante, concerne la funzione di carattere economico e commerciale.

    Un compito originario e importante dell’ufficio consolare in varie fasi della sua lunga storia come, ad esempio, gli utili consigli che il Console può esporre al proprio Governo e, non solo, anche agli stessi operatori economici al fine di intensificare i traffici.

    Importante è anche il supporto del Console alle istituzioni commerciali nazionali della sua giurisdizione o circoscrizione, così come la sua cooperazione con i vari uffici dell’Ambasciata, da cui esso quasi spesso dipende.

    Ancora, il Console onorario, come quello di carriera, viene legittimato alle funzione che si connettono alla questione dei passaporti sia di cittadini dello Stato inviante che quello ricevente (lo Stato di residenza) e, infine, ai passaporti di altri stranieri.

    Agisce anche alla funzione inerente i certificati in ampi aspetti nei confronti delle persone fisiche ed alla loro condizione giuridica soggettiva, con riferimento ai documenti stessi come la loro legalizzazione, vidimazione, apposizione di visti, la traduzione ecc. Altro aspetto che attiene alla legittimazione del Console onorario riguarda le funzioni di stato civile con particolare riferimento al matrimonio, alla cittadinanza e, raramente, al voto del cittadino all’estero.

    Poi, esistono altre funzioni come quella di volontaria giudiziaria, quella notarile, quella inerente i minori e gli incapaci, per la risoluzione delle controversie, per la esecuzione degli atti di un processo sino a quelle in materia successoria, marittima, aerea, dell’emigrazione ed immigrazione, rammentando la funzione del Console onorario sulle relazioni culturali e nell’ambito della comunità nazionale e al di là di essa.

    Per ottenere la nomina a Console onorario di uno Stato straniero sono necessari determinati requisiti che sono, oltre a quelli richiesti per l’assunzione in qualunque ufficio della pubblica amministrazione come la cittadinanza italiana, il certificato di condotta pulita e così via, la non presenza di pendenze passate o presenti con il fisco.

    Lo Stato, di solito, che esprime l’intenzione ad essere rappresentato da un Console onorario in una ben puntualizzata area circoscrizionale o giurisdizionale in un altro Stato sceglie l’individuo che, a prescindere da altri requisiti come l’attività professionale, notorietà e via dicendo, possa avere rapporti professionali, commerciali, culturali tra la circoscrizione di residenza, rapporti con gli enti locali come la regione, la provincia o il comune, e lo Stato di invio.

    L’avvio della nomina a Console onorario può derivare sia dalle conoscenze dirette su cui il candidato può contare nel Paese che ha desiderio di rappresentare ovvero da segnalazioni di individui molto influenti con i quali intrattiene o abbia intrattenuto relazioni con la pubblica amministrazione, autorità, esponenti dell’imprenditoria dello Stato estero oppure da avveni-menti casuali.

    Il presupposto fondamentale alla nomina di Console onorario è costituito dall’esistenza di un ufficio consolare onorario che può essere costituito esclusivamente con il consenso preventivo dello Stato territoriale.

    Nella Convenzione di Vienna del 1963, viene enunciato all’articolo 68 che ciascuno Stato è libero di adottare decisioni sull’ammissione o meno di Consoli onorari, al fine di regolamentare le procedure di ammissione ovvero di mettere dei punti all’ammissione dei consoli onorari.

    Questi limiti stabiliti dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana, che ammette questo Istituto, dove non viene ammesso il fatto che Consoli onorari siano destinati ad essere parte di consolati di carriera, come pure si esclude che gli stessi Consoli onorari possano essere parte integrante delle cancellerie consolari presenti nelle ambasciate.

    La messa in piedi di un Consolato onorario nel nostro Paese si realizza attraverso un iter secondo cui la Missione diplomatica, accreditata presso lo Stato italiano, presenta la richiesta al fine di ottenere l’autorizzazione al Ministero degli Esteri per l’apertura del nuovo Consolato onorario.

    La richiesta viene solitamente formalizzata attraverso una nota verbale, nella quale vengono inserite il nome della città del consolato, la categoria e la classe a cui si appartiene, ma, non solo, anche la circoscrizione dell’ufficio consolare.

    Circa la decisione di scegliere la località in cui aprire il Consolato onorario, la sua categoria e, infine, la classe spetta allo Stato di invio, in modo soggettivo e discrezionale, esprimersi.

    Lo Stato di invio, infatti, punta su zone in cui sono presenti forti interessi economici, culturali, politici ma anche emigratori che hanno espresso la decisione, con ragioni concrete, di istituire un nuovo consolato. È lo Stato di invio, dunque, a determinare sia la sede che la categoria o di carriera od onoraria ed anche la classe del consolato che può essere il consolato generale, il consolato, il vice consolato oppure l’agenzia consolare ed a presentarle al Ministero degli Esteri al fine di raggiungere l’approvazione.

    Lo Stato di invio, pertanto, definirà la circoscrizione dell’ufficio consolare, cioè a dire quel lembo territoriale dello Stato di residenza, in cui il Console onorario della nuova sede consolare inizierà a svolgere le proprie funzioni. Questo punto è fondamentale per la ragione che circoscrive il territorio entro cui il Console onorario può esercitare le competenze di cui è titolare. La circoscrizione della sede consolare può anche includere tutto il territorio dello Stato residenziale ed estendersi pure ad altri Stati, ma, in questo caso, è d’uopo l’assenso di ciascun Stato sul cui lembo territoriale si eserciteranno le funzioni del Console onorario.

    Ulteriori cambiamenti alla sede consolare od alla circoscrizione, mutamenti di categoria o di classe potranno avvenire solamente  con il consenso dello Stato di residenza e similmente è d’uopo l’assenso espresso e preventivo dello stesso per l’acquisto di altri locali destinati al consolato della stessa città, al di fuori della sede ufficiale del consolato già presente.

    L’iter di nomina a Console onorario nel nostro Paese viene aperta direttamente dallo Stato di invio e dalla sede diplomatica che lo rappresenta nello Stato di residenza, il quale manifesta l’intenzione di incaricare ad una persona di fiducia il compito di gestire il Consolato onorario. Il Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza non ha il compito di presentare una lista di nomi per candidature, bensì può valutare le candidature presentate dall’Ambasciata interessata, dando il suo assenso ad una possibile nomina. La proposta viene spedita per canali diplomatici con nota verbale al Dicastero degli Esteri che solo da allora viene investito in modo ufficiale della questione.

    A sua volta, nel caso in cui l’individuo segnalato sia cittadino italiano ovvero cittadino di uno Stato terzo residente, lo stesso Ministero degli Esteri procederà alla verifica dell’esistenza di eventuali incompatibilità con l’incarico al quale viene proposto. In aggiunta, viene effettuata la verifica che l’aspirante Console onorario abbia la residenza nel comune in cui abbia sede il Consolato, requisito considerato fondamentale. Delle indagini, solitamente, vengono fatte nei riguardi del candidato, estese anche alle autorità fiscali, e solamente dopo aver acquisito il beneplacito delle autorità competenti a conoscere eventuali elementi ostativi sul suo compor-tamento pubblico e privato, viene notificato il consenso alla nomina. Dopo aver verificato ogni accertamento dovuto, il Dicastero degli Esteri invierà una nota di gradimento con il suo benestare alla nomina del soggetto e farà richiesta all’Ambasciata di inviare le Lettere Patenti consolari, che sono quelle destinate a spiegare specifica efficacia giuridica nel sistema delle relazioni consolari, le quali tendono a dichiarare la volontà di nomina di un Console e ad effettuarne la legittimazione rispetto allo Stato di residenza. Possiamo, pertanto, definire le Lettere Patenti quali documenti solenni, che non rivestono forma epistolare.

    Questo atto ufficiale, che viene notificato al Dicastero degli Esteri, attraverso la nota verbale della Missione diplomatica, deve avere le indicazioni sancite dall’articolo 11 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963. In questo articolo si enuncia che il capo di posto consolare è provvisto, a cura dello Stato d’invio, di un documento, sotto forma di Lettera di accreditamento o atto similare stabilito per ogni nomina, attestante la sua qualifica e indicante, in linee generali, i suoi cognomi e nomi, la sua categoria e la sua classe, la circoscrizione consolare e la sede del posto consolare; non solo, lo Stato d’invio trasmette la lettera di accreditamento o atto similare, per la via diplomatica o per ogni altra via appropriata al governo dello Stato sul cui territorio il capo di posto consolare deve esercitare le sue funzioni e, infine, se lo Stato di residenza l’accetta, lo Stato d’invio può rimpiazzare la Lettera di accreditamento o l’atto similare con una notifica contenente le indicazioni previste al paragrafo 1. del presente articolo.

    Colui che diverrà responsabile del Consolato onorario, per potersi insediare, deve aspettare che il Ministero degli Affari Esteri emetta l’exequatur, che è un documento che autorizza il Console onorario ad immettersi nell’esercizio delle sue funzioni con la garanzia del godimento dei privilegi e delle immunità che gli spettano.

    È in vigore l’utilizzo, sino a quando non viene rilasciato l’exequatur da parte degli organi dello Stato di residenza, che, in base alla richiesta presentata dallo Stato inviante, sia concessa l’autorizzazione ad interim che consente l’operazione di svolgimento delle attività legate alla carica e viene equiparata a tutti gli effetti all’exequatur.

    Quando la persona che reggerà la sede consolare onoraria viene immesso nell’esercizio dei suoi compiti, anche se in modo temporaneo, nel contempo gli organi centrali e locali saranno immediatamente tenute al corrente ovvero informate, affinché vengano prese tutte le misure necessarie per consentire al Console onorario la possibilità di svolgere le funzioni che gli sono attribuite.

    Un altro punto fondamentale viene sottolineato dal fatto che solamente al Console onorario e non ai suoi familiari o collaboratori è rilasciata dal Dicastero degli Affari Esteri un particolare documento di identità che deve, mercé una nota verbale, essere richiesta dalla Ambasciata competente e non, quindi, dall’individuo che investirà la carica consolare e mediante la stessa rappresentanza diplomatica si effettuerà il rinnovo e saranno apportate ulteriori modifiche resesi necessarie. Questo per la ragione che il Console onorario non può corrispondere con il Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza.

    Nel nostro Paese si nota l’aumento di consolati onorari che sostituiscono quelli di carriera, su cui va evidenziato la proliferazione di nuove entità statali sviluppatasi dopo la seconda Guerra mondiale e che ha determinato in ogni anglo del pianeta un aumento sensibile di sedi consolari onorari che garantiscono il compimento delle stesse funzioni che hanno i consoli di carriera, rappresentando, in tal modo, organi efficienti e godenti delle guarentigie internazionali di questi ultimi; quindi, si può dire come il Console di carriera, troppo oneroso per gli Stati, vengano sostituiti al Console onorario, senza alcuna spesa.

    Questa figura del Consolo onorario negli ultimi anni ha avuto un crescente sviluppo, rafforzandosi nel tessuto del mondo contemporaneo tanto è vero che la maggior parte degli Stati hanno fatto di sovente ricorso.

    Davanti a questo mutamento della realtà ed all’aumento di Consoli onorari rispetto a quelli di carriera era d’uopo, da una parte, ribaltare il concetto stereotipo e ormai in disuso del Console onorario, e, dall’altra, era doveroso dinanzi alla società riguadagnare l’immagine del Console onorario, quale essa attualmente è rappresentata, nel suo sviluppo di ruolo e di mansioni, nel suo totale aspetto giuridico e consolare e nella sua, ancor più importante, ricca attività. Un lavoro che punta, principalmente, sulla protezione ed assistenza del cittadino dello Stato che il Console onorario rappresenta.

    Il Console onorario, in conclusione, si inserisce con altri compiti di carattere diplomatico con diversità, cioè a dire che, da una parte, le sue funzioni e quella del Console di carriera sono praticamente identiche, ma, dall’altra, hanno queste due figure la diversità di origine culturale e formativa.

    Come ho già evidenziato sopra, il Console di carriera è rappresentante diretto del proprio Stato di invio nello Stato di residenza e, pertanto, può essere considerato portatore della cultura e della forma mentis della sua nazione.

    Il Console onorario, contrariamente, non è cittadino dello Stato di invio ma di quello di residenza, nella normalità dei casi, integrato perciò nel tessuto politico sociale e culturale dello Stato di residenza.

    Da qui sorge il ruolo insostituibile del Console onorario che, anche se è investito del compito di rappresentare uno Stato straniero, può costituire, in base alla sua profonda conoscenza della realtà dello Stato di residenza, un collegamento tra le due entità statali (Stato di invio e Stato di residenza. Infatti, mi sia consenti di sottolineare il punto, mentre il Console di carriera è presente sul lembo territoriale dello Stato di residenza, con il compito di creare un complesso flusso di informazioni economiche e culturali che servano legare e rendere ottime le relazioni tra i due soggetti di diritto internazionale, il Console onorario può considerarsi, sotto questo aspetto, maggiormente avvantaggiato dai rapporti e dal suo inserimento in un contesto politico ed economico interno, a costui ben noto.

    Concludendo, l’attività del Console onorario andrebbe sempre più sviluppato e stimolato sotto il profilo di un sostegno che deve venire dallo Stato di residenza, in particolar modo dal Dicastero degli Affari Esteri, perché solo così tale posizione può portare a solide basi che sono costituite dal consolidamento delle relazioni tra lo Stato di residenza e lo Stato di invio.

    Il Console onorario, infine, svolge attività importanti ed interessanti a livello culturale, economico, come più volte accennato, creando le relazioni tra gli operatori economici dello Stato di residenza e dello Stato di invio, attività che egli svolge in modo ammirabile e in maniera volontaria, dove lo stesso Console onorario si trova di fronte, sovente, a delle difficoltà di genere burocratico che diventano ostacolo allo svolgimento delle sue funzioni.

     

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