In vista della celebrazione delle Feste di San Juan e San Pedro, si informano tutti coloro che sono interessati a realizzare falò in aree private che devono darne espressa comunicazione al Municipio di Adeje, presentando l’apposito modulo predisposto a tale scopo.
La presentazione della notifica con l’indicazione del luogo del falò e l’indicazione delle persone responsabili (maggiorenni, per i minorenni saranno il padre, la madre o il tutore), implica l’accettazione da parte del richiedente di tutte le condizioni di obbligatorietà, nonché l’osservazione delle raccomandazioni specificate nel Bando de la Alcaldía.
Scadenza per la presentazione:
I termini per l’invio della comunicazione saranno almeno DUE (2) GIORNI LAVORATIVI prima della vigilia della festività corrispondente, ossia:
Per il falò di San Juan, 21 giugno 2022.
Per il falò di San Pedro, il 24 giugno 2022.
Come candidarsi:
Per via elettronica attraverso il sito web, sezione “tramitar”.
Di persona. Compilando il modulo “trattamento di persona” -FORM- e la relativa documentazione allegata, a seconda del caso, e presentandolo in uno dei seguenti luoghi:
Presso l’Ufficio di consulenza al cittadino (Calle Grande 1, Adeje), dalle ore 08:00 alle ore 14:30.
Negli altri luoghi e forme previsti dall’art. 16.4 della Legge 39/2015, del 1° ottobre, LPACAP.
Informazioni e richieste:
Per telefono, chiamando il numero 922756200, ext. 4267, dal lunedì al venerdì, tranne che nei giorni festivi dichiarati, dalle 9:00 alle 14:00.
CONDIZIONI PER I FALÒ.
Facendo un appello speciale alla solidarietà, alla responsabilità e al senso civico che caratterizzano il nostro quartiere, stabiliamo le seguenti condizioni e raccomandazioni per i cittadini, affinché i falò possano essere realizzati in condizioni di sicurezza ottimali:
1. Il luogo in cui si trova il falò deve essere facilmente accessibile ai servizi di sicurezza e di emergenza.
2. Devono essere collocati in un luogo tale che le proiezioni incandescenti generate dal falò, trasportate dal vento, non cadano su vegetazione infiammabile quando cadono al suolo. I fumi possono causare incidenti sulle strade pubbliche in cui circolano i veicoli, pertanto non devono essere collocati in prossimità di tali strade.
3. Il falò deve essere collocato lontano da gole, aree naturali protette, abitazioni o zone pericolose, nonché da impianti a rischio di incendio o esplosione, come stazioni di servizio (distributori di benzina) o impianti industriali in cui vengono prodotti, trasformati e/o immagazzinati materiali che possono esplodere e/o bruciare. In ogni caso, deve essere mantenuta una distanza minima di 15 metri da qualsiasi costruzione, strada, linea elettrica, veicolo o impianto e deve essere rispettata una distanza minima di 100 metri tra i falò.
4. L’area intorno al falò deve essere sgomberata per eliminare o ridurre al minimo la possibilità di propagazione del fuoco. Rimuovere tutta la vegetazione e creare una striscia libera da qualsiasi vegetazione infiammabile con una larghezza minima di tre metri (3m) intorno ad essa.
5. Il cumulo di materiali da bruciare non deve superare l’altezza di 2 metri e il diametro di 3 metri. Allo stesso modo, non devono essere composti da prodotti infiammabili come benzina, solventi o alcoli o prodotti che possono esplodere come gli aerosol, né da elementi di composizione plastica, né da qualsiasi altro tipo di rifiuto la cui combustione può portare all’emissione di gas altamente inquinanti o fastidiosi (pneumatici, apparecchi elettrici, ecc.), così come da dispositivi pirotecnici o da materiali leggeri che possono essere spazzati via dal vento come carta o tessuti leggeri.
6. I falò possono essere accesi dalle 20:00 del 23 e del 28 fino alle 2:00 del 24 e del 29, rispettivamente, per rispettare il giusto riposo dei vicini.
7. Non accendere falò con materiali infiammabili, come benzina o simili, che possono causare pericolose deflagrazioni.
8. Come misura precauzionale durante il rogo, si raccomanda di avere nelle vicinanze una manichetta d’acqua di lunghezza e pressione sufficienti a perimetrarlo completamente o qualsiasi altro mezzo per spegnere il fuoco (secchi d’acqua o estintori).
9. L’area bruciata deve essere monitorata fino al completo spegnimento dell’incendio e fino a che non siano trascorse due ore senza che si osservino braci.
10. Il responsabile del falò deve assicurarsi che il giorno successivo tutto venga lasciato in condizioni di pulizia e ordine, come prima.
11. I falò sono vietati in caso di condizioni meteorologiche avverse, come venti forti o temperature estreme, o in caso di altre allerte meteorologiche dichiarate dal governo delle Isole Canarie.
12. I responsabili del falò sono responsabili di qualsiasi danno o pregiudizio causato a cose o persone a causa del falò.
13. La realizzazione di falò nel demanio marittimo terrestre (spiagge, …), deve avere la corrispondente autorizzazione del Servizio Costiero Provinciale di Santa Cruz de Tenerife.
14. In caso di incidente o di emergenza, è necessario utilizzare il numero telefonico di emergenza generale (1-1-2).
NON CONFORMITÀ. – In caso di mancata presentazione della notifica di cui al primo paragrafo o di mancato rispetto delle condizioni stabilite nella sezione precedente, i servizi municipali della Polizia Locale sono autorizzati a rimuovere il falò corrispondente.
Allo stesso modo, la Polizia Locale vigilerà sul rigoroso rispetto delle condizioni e delle raccomandazioni stabilite nel presente Bando e potrà, in caso di infrazione o in caso di pericolo, anche meteorologico, vietare l’accensione del falò o ordinare l’immediato spegnimento del falò.
Bina Bianchini