Attualmente la quantità massima di alcol consentita alla guida è di 0,25 mg/l nell’aria espirata o 0,5 g/l nel sangue. Va specificato che i suddetti limiti si riferiscono ai conducenti “generici”, cioè maggiorenni alla guida di mezzi privati e muniti di patente da oltre 2 anni.
Per i professionisti del trasporto ed i neopatentati i valori massimi consentiti sono 0,15 mg/l e 0,30 g/l, mentre per i minorenni l’alcol nell’aria espirata così come nel sangue dev’essere sempre e comunque pari a 0.
Come funziona il test dell’etilometro?
In primo luogo, l’agente che richiede al conducente di eseguire il test dell’etilometro utilizzerà un etilometro di approssimazione o digitale, che è un dispositivo portatile in cui viene soffiata aria e che, attraverso uno speciale sensore calcola il livello di alcol nell’aria espirata della persona che esegue il test.
Se l’esito del test supera i limiti stabiliti, il conducente deve sottoporsi ad una seconda prova con un etilometro probatorio o di precisione.
Se i risultati continuano a superare i limiti di legge, il conducente sarà sottoposto ad un’ulteriore test trascorsi 10 minuti sempre con l’etilometro di precisione.
Se non è soddisfatto dell’esito del test, il conducente può richiedere un’analisi clinica (delle urine o del sangue) per contrastarne i risultati.
Non sempre però è opportuno richiederla, per tre ragioni: 1-se effettivamente si è bevuto è molto raro che l’analisi clinica dia un risultato diverso dai test, anche se tra la prova dell’etilometro e quella del sangue passano ore; 2-se il livello indicato dai test precedenti viene confermato il conducente dovrà sostenere i costi dell’analisi; 3-l’eventuale contestazione del risultato dell’etilometro in sede giudiziale sarà più difficoltosa.
Va precisato che l’analisi clinica non è un’opzione a disposizione del solo conducente.
Anche gli agenti, laddove lo considerino necessario, possono sollecitarla.
Quali sono le conseguenze?
Risultare positivo in un test dell’etilometro può consistere in una infrazione amministrativa o in un delitto a seconda del livello di alcol riscontrato nel sangue.
Possono verificarsi tre differenti situazioni (si considerano qui i conducenti “generici”).
- Il tasso alcolemico rilevato è compreso tra 0,26 e 0,50 mg/l nell’aria espirata o tra 0,51 g/l e 1g/l nel sangue. Si tratta di una infrazione amministrativa che prevede una multa di € 500 e la perdita di 4 punti della patente.
- Il tasso alcolemico rilevato è compreso tra 0,51 e 0,60 mg/l nell’aria espirata o tra 1 g/l e 1,2 g/l nel sangue. Si tratta sempre di infrazione amministrativa, ma la sanzione è più severa: 1.000 euro di multa e perdita di 6 punti della patente.
- Il tasso alcolemico rilevato è pari o superiore a 0,61 mg/l nell’aria espirata o superiore a 1,2 g/l nel sangue. Si tratta di un delitto contro la sicurezza stradale ex art. 379 del Código Penal. La pena prevista è la reclusione da 3 a 6 mesi o una multa o lo svolgimento di lavori socialmente utili da 31 a 90 giorni. In ogni caso, è previsto il ritiro della patente di guida di autoveicoli e ciclomotori tra uno e quattro anni. Facciamo alcune precisazioni sulle conseguenze in quest’ultimo caso. Il pubblico ministero di solito non chiede una pena detentiva. Quand’anche fosse richiesto il carcere, essendo la pena detentiva per questo delitto inferiore a 2 anni, verrebbe quasi sicuramente sospesa. Solo se il conducente commettesse un nuovo delitto della stessa natura durante la fase di sospensione, le due condanne si cumulerebbero e dovrebbero essere effettivamente scontate.
Riguardo la multa, l’art.50 e seguenti del Código Penal stabiliscono che il conducente venga condannato per un certo numero di giorni e per ogni giorno di condanna paghi un importo stabilito dalla Corte.
La multa finale in generale oscillerà tra i 480 e 1.200 euro.
Infine è possibile, ma raro, che la sanzione consista in lavori socialmente utili come per esempio lavori di riparazione dei danni causati.
Si può impugnare il risultato del test?
La risposta è sì, ovviamente con l’assistenza di un legale specializzato.
Vediamo alcuni esempi.
Si possono innanzitutto chiamare in causa i margini di errore degli apparati utilizzati per eseguire il test che, a seconda del tipo, oscillano tra il 5 ed il 7%.
Se ad esempio si tratta di un etilometro con un margine di errore del 5%, l’attribuzione del delitto tipizzato dall’art. 379 c.p. potrà essere evitata anche con una percentuale pari a 0,63 mg/l.
Cioè, nonostante il limite sia 0,60 mg/l si dovrà tener conto di un possibile errore pari al 5% ovvero 0,03 mg/l.
Va detto che in questo caso sebbene il delitto possa essere evitato quando il livello di alcol nel sangue rientri nel margine di errore del dispositivo, rimarrebbe in vigore l’infrazione amministrativa con conseguente sanzione e perdita di punti.
Un altro controllo che potrà fare l’avvocato penalista è verificare che il dispositivo abbia superato le revisioni periodiche obbligatorie.
Per esempio nel caso in cui l’etilometro avesse più di 12 mesi e non avesse superato la revisione obbligatoria annuale, il test verrebbe completamente invalidato.
E se ci si rifiuta di eseguire il test cosa succede?
Il rifiuto può avere gravi conseguenze, peggiori dell’essere condannati per guida in stato d’ebbrezza.
Per effettuare gli accertamenti richiesti in assenza di collaborazione da parte del pilota, il veicolo può essere immobilizzato ed il conducente posto in stato d’arresto.
Successivamente, in caso di esito positivo delle prove, oltre alle conseguenze previste dall’art 379 c.p. potrà essere incriminato anche ex art 383 c.p. per disobbedienza.
L’articolo 383 stabilisce, infatti, che il conducente che rifiuta di sottoporsi alle prove previste dalla legge per la verifica dei livelli di alcol nell’organismo sarà punito con la reclusione da sei mesi a un anno e la privazione della facoltà di guidare autoveicoli e ciclomotori da uno a quattro anni.
Il Tribunal Supremo considera perfettamente compatibile che nella stessa sentenza vi sia una condanna per guida in stato di ebbrezza e un’altra per rifiuto di sottoporsi all’esame dell’etilometro: questa doppia condanna non lederebbe né il principio di proporzionalità né il principio “non bis in idem” poiché l’intento del Legislatore è “rafforzare più efficacemente la tutela penale degli importanti beni giuridici personali che stanno alla base dei rischi della circolazione stradale”.
In caso di rifiuto del test, quindi, il conducente potrebbe dover affrontare una doppia e pesante condanna.
Vediamo però quali sono gli elementi sostanziali perché al conducente possa essere attribuito il delitto di disobbedienza: esplicita e diretta richiesta di eseguire il controllo da parte degli agenti, espresso e diretto rifiuto da parte del conducente di eseguirlo, chiaro avvertimento al conducente che il rifiuto di sottoporsi alla prova può avere le conseguenze regolate dall’art. 383 del c.p., persistenza del conducente nel rifiutare di eseguire il test nonostante l’avvertimento ricevuto.
Infine si consideri che nel possibile delitto di disobbedienza rientra anche il rifiuto di eseguire l’analisi del sangue come test di controllo ulteriore rispetto all’etilometro.
La dottrina è chiara nel ritenere che l’automobilista che si rifiuta di effettuare questa seconda prova non può essere esente da responsabilità penale per il solo fatto di essersi sottoposto al primo test con l’etilometro.
Concludendo, è caldamente raccomandabile non rifiutarsi di eseguire i test.
Più ragionevole è, successivamente agli eventi, valutare con l’aiuto di un legale se la prova è stata svolta correttamente e soddisfa tutti i requisiti formali o se ci sono elementi per poterla impugnare.
Avv. Elena Oldani
Fonti:
- ïReal Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación (artt. 20 e ss)
- ïArt.379 e 383 Código Penal come modificato dalla Ley Organica 15/2007;
- ïReal Decreto Ley 06/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial;
- ïwww.dgt.es
- ïSentencia Penal Nº 475/2021, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 3221/2019 de 02 de Junio de 2021;
- ïSentencia Penal Nº 210/2017, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Rec 1859/2016 de 28 de Marzo de 2017.