Dal punto di vista amministrativo la “residenza” è uno status legale.
I cittadini spagnoli, in quanto tali, sono automaticamente considerati legalmente “residenti in Spagna” nel momento in cui hanno l’empadronamiento in un comune spagnolo, a meno che non siano iscritti al Padrón de Españoles Residente en el Extranjero (PERE), equivalente all’AIRE italiano. Per i cittadini non spagnoli invece, come si è detto alla fine della prima parte di questa piccola guida nello scorso numero di LeggoTenerife, vale il principio per cui sono considerati “residenti” solo a seguito di una autorizzazione (nel caso di cittadini non comunitari) o di una semplice iscrizione (nel caso di cittadini comunitari).
Questo principio è stato chiaro fin dalla prima legge approvata in materia dopo la Costituzione democratica del 1978, la “Ley Orgánica 7/1985”. L’articolo 13 afferma infatti che la presenza sul territorio spagnolo fino ad un massimo di 90 giorni è considerata “estancia” (letteralmente: soggiorno). Oltre i 90 giorni diventa “residencia” ma ciò presuppone l’ottenimento di un permesso a tal fine. Il punto 4 dell’articolo dice esplicitamente che sono considerati “stranieri residenti” coloro che hanno un permesso di residenza.
Regime Generale e Regime Comunitario
Nel 1985 si parlava di permesso di residenza per tutti gli stranieri indistintamente però nel 1986 la Spagna è entrata nella allora Comunità Economica Europea (oggi Unione Europea) e poi nel 1991 ha aderito al Trattato di Schengen sulla libera circolazione di persone e beni, e da allora esistono due regimi giuridici distinti per gli stranieri: uno Generale e uno, speciale, Comunitario. Il Regime Generale si applica agli stranieri non-comunitari in generale, e gli articoli 29 e 30 della “Ley Orgánica 4/2000”, attualmente in vigore, riaffermano il concetto espresso nella precedente “Ley Orgánica 7/1985” per cui la situazione di “residencia” presuppone una autorizzazione da parte del Ministero degli Interni. Il Regime Comunitario riguarda invece i cittadini dei paesi della UE e dei paesi membri dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, e i loro familiari diretti non comunitari, e l’articolo 7 del “Real Decreto 240/2007” e gli articoli 1 e 2 del “Orden PRE/1490/2012” che dettava le norme di applicazione di tale articolo, esprimono il principio che essi sono considerati “residenti” solo se iscritti come tali presso il Ministero degli Interni. In nessun caso quindi il semplice “empadronamiento” ha quindi valore di “residenza”.
La normativa attualmente in vigore è il risultato di una evoluzione durata gli ultimi trent’anni e per capirne appieno le ragioni e il significato non si può prescindere dal far rifermento a tale evoluzione.
La Spagna per oltre un secolo dopo l’approvazione del “Real Decreto de 17 de noviembre de 1852” aveva affrontato gli aspetti legati agli stranieri (il termine spagnolo è “extranjería”) attraverso norme, permessi e certificazioni specifiche per le singole situazioni che via via si andavano presentando. Finalmente tra il 1985 e il 1986, alla vigilia dell’ingresso del paese nell’allora Comunità Economica Europea, vennero approvate la “Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España” e il suo primo regolamento di attuazione (“Real Decreto 1119/1986”)che finalmente regolavano in modo organico e generale tutti gli aspetti di “extranjería”. Poi, sempre nel 1986, a seguito dell’ingresso della Spagna nella CEE, fu approvato il “Real Decreto 1099/1986” che definiva il regime Comunitario. La normativa si è quindi evoluta su questi tre binari: leggi organiche e decreti attuativi per il Regime Generale e decreti specifici per il Regime Comunitario. Quella attualmente in vigore si basa su: (1) la “Ley Orgánica 4/2000” con le sue successive modifiche, che definisce il regime Generale, (2) il “Real Decreto 557/2011” con le sue successive modifiche che ne è il regolamento di attuazione e (3) il “Real Decreto 240/2007” con le sue successive modifiche, che definisce il regime Comunitario.
La “Tarjeta de Extranjero”
Fino al 1997 agli stranieri a cui veniva concesso di risiedere legalmente in Spagna per più di 3 mesi per fini lavorativi o meno, veniva rilasciata una gran varietà di documenti diversi a seconda della situazione specifica: permessi di lavoro, permessi di residenza, carta (tarjeta) di residente etc.
I casi previsti in Regime Generale erano definiti dal ”Real Decreto 1119/1986” poi sostituito dal “Real Decreto 155/1996”.
Nel caso del Regime Comunitario il primo passo fu l’approvazione del “Real Decreto 1099/1986” che prevedeva nel caso di attività lavorativa la sostituzione del permesso di lavoro con una semplice “Tarjeta de Residencia”. Nel caso la durata della attività lavorativa fosse compresa tra tre mesi e un anno, veniva rilasciata una “Tarjeta Temporal de Residencia” limitata alla durata della attività. Nel caso invece la durata prevista fosse superiore ad un anno, veniva rilasciata una “Tarjeta de Residencia de Ciudadano de Estado Miembro de la CEE” con una validità di cinque anni e che poteva essere rinnovata dimostrando il proseguo della attività lavorativa. Il formato era simile a quello della Carta di Identità italiana.
Poi, dopo la adesione al Trattato di Schengen nel 1991, nel rispetto del principio della libera circolazione dei cittadini della UE, il “Real Decreto 766/1992” eliminò ogni vincolo della carta di residenza con lo svolgimento di una attività lavorativa. Veniva sancito (articolo 4) il diritto ad entrare, uscire, circolare e soggiornare liberamente nel territorio spagnolo, diritto soggetto solo al possesso di determinati requisiti (possesso di mezzi economici sufficienti e stipula di una assicurazione sanitaria). La validità della “tarjeta” era in ogni caso vincolata al mantenimento dei requisiti che ne avevano permesso il rilascio.
Poi nel 1997 il Ministero degli Interni decise di unificare tutti i diversi documenti destinati agli stranieri, sia in Regime Generale che Comunitario, in un unico modello chiamato “Tarjeta de Extranjero” (“Orden de 7 de febrero de 2007 por la que se regula la tarjeta de extranjero”). L’obiettivo era quello di avere uno strumento semplice e standardizzato che permettesse allo stesso tempo di identificare il titolare e accreditare il suo status di residente legale in Spagna. In questo documento, in formato carta di credito, erano riportate le generalità del titolare, il suo numero di identificazione (N.I.E.), la foto, la firma, l’impronta digitale e il tipo di autorizzazione o diritto di cui godeva il titolare. La “tarjeta” era quindi di differente colore a seconda del caso: permesso di residenza (rosso), permesso di residenza e lavoro (verde), studente (arancione), Regime Comunitario (azzurro), rifugiato (porpora) e lavoratore transfrontaliero (nero). La validità restava, caso per caso, quella della corrispondente autorizzazione.
Dalla “Tarjeta de Extranjero” al “Certificado de Registro”
Per il Regime Comunitario le cose cambiarono tra il 2000 e il 2007 e prese forma la normativa attualmente in vigore.
Sin dalla prima legge organica in materia di stranieri del 1985, uno dei principi guida di tutti i governi spagnoli è stato quello di adeguare ed uniformare la legislazione nazionale alle dichiarazioni e raccomandazioni degli organismi internazionali riconosciuti dalla Spagna, e nel caso del Regime Comunitario ciò si traduce nella incorporazione nell’ordinamento giuridico spagnolo delle direttive e degli altri elementi del diritto della Unione Europea. Questa volontà venne riaffermata esplicitamente nel 2000 quando venne approvata la seconda versione della legge organica sul Regime Generale (“Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”) che derogava e sostituiva la prima del 1985. Nel suo articolo 1 si afferma infatti che per i cittadini stranieri ai quali corrisponde il Regime Comunitario si applicherà la legislazione della Unione Europea.
Una delle conseguenze inevitabili di questo approccio è stata la sostituzione, per gli stranieri in regime comunitario, della “Tarjeta de Extranjero” di color azzurro con il “Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión” il quale non è più un permesso di residenza né un documento di identità ma solo ed esclusivamente un semplice certificato di iscrizione come residente legale in Spagna.
In tema di residenza il primo riferimento sono stati gli articoli 17 e 18 del trattato costitutivo della Comunità Europea nella versione consolidata all’anno 2000. Al trattato venivano infatti incorporati i principi di cittadinanza europea e di libera circolazione, lasciando agli stati membri il compito di attuare questi principi in materia di permessi di residenza. Il 28 luglio del 2000, a Marsiglia, i Ministri degli Esteri di Francia, Germania, Italia e Spagna firmarono una dichiarazione con la quale si impegnavano ad eliminare l’obbligo per i cittadini comunitari di possedere una “tarjeta de residente” (che di fatto è un permesso di residenza, anche se concesso automaticamente se il titolare possiede determinati requisiti). Tutto ciò, insieme ad altre disposizioni europee in tema di residenza portò ad un primo decreto (“Real Decreto 178/2003”) con il quale veniva sancita la non obbligatorietà della “Tarjeta de Extranjero” (quella di colore azzurro) per i cittadini comunitari. Veniva comunque lasciata la possibilità di richiederla volontariamente. Il passo successivo fu la sua definitiva eliminazione con il “Real Decreto 240/2007” in ottemperanza alla “Direttiva 2004/38/CE” della Unione Europea che aveva riunito in un unico atto legislativo tutta la politica della UE in materia di residenza derogando le direttive anteriori. Il “Real Decreto 240/2007”, con le sue successive modifiche, tutte tecniche e non sostanziali, è tuttora in vigore ed è quello che definisce la normativa attuale per il Regime Comunitario.
La normativa attuale
Per i cittadini comunitari e dei paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo non è previsto nessun tipo di “Tarjeta de Residencia”. Lo stato spagnolo non può esigerla e il cittadino interessato non può neanche richiederla volontariamente. Il principio è che si tratterebbe comunque di fatto di un “permesso di residenza”, anche nel caso dei cittadini comunitari verrebbe concesso in modo automatico vincolato solo al possesso di determinati requisiti, e ciò andrebbe contro il diritto europeo, le norme che obbligano gli stati membri della UE ad adeguarvisi e la stessa volontà manifestata esplicitamente in tal senso dalla Spagna negli ultimi 40 anni.
I cittadini comunitari e dei paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che vogliano risiedere legalmente in Spagna per un periodo superiore a tre mesi hanno l’unico obbligo di iscriversi in un “Registro Central de Extranjeros” e per accreditare questa situazione gli viene rilasciato un certificato di iscrizione. Il nome di questo documento è “Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión” e riporta le generalità del titolare, il suo numero di identificazione (N.I.E.), la data di iscrizione e il domicilio del titolare al momento dell’iscrizione. Popolarmente, e purtroppo impropriamente, è chiamato anche “nie-verde” dal momento che riporta il N.I.E. del titolare ed è stampato su carta verde (in un primo momento in un tradizionale formato A4 ed ora in formato carta di credito), in contrapposizione al certificato che accredita la concessione del N.I.E. il quale viene popolarmente, e impropriamente, chiamato “nie-bianco” (dal colore del foglio su cui viene stampato). I nomi “nie-bianco” e “nie-verde” sono purtroppo particolarmente fuorvianti perché il “Certificado de Registro” non ha nulla a che vedere con il N.I.E. ma è semplicemente uno dei tanti possibili documenti in cui viene riportato il N.I.E. del titolare, ne più ne meno che la patente di guida o un certificato di “empadronamiento”.
Questi nomi popolari creano invece l’impressione, del tutto errata, che si tratti di due fasi successive di uno stesso procedimento amministrativo. E non è così.
Ai familiari dei titolari di “Certificado de Registro” continua invece ad essere rilasciata una carta di residenza chiamata “Tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Uniòn”, con le stesse caratteristiche della precedente “Tarjeta de Extranjero” in Regime Comunitario.
Per il Regime Generale resta la “Tarjeta de Extranjero” nei vari colori a seconda dei casi. Per questo documento a partire dal 2011, con il “Real Decreto 557/2011” che aggiornava il regolamento attuativo della “Ley Orgánica 4/2000” dopo le modifiche apportate nel 2009, è stato adottato il nome di “Tarjeta de Identidad de Extranjero” (T.I.E.).
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Il prossimo mese parleremo delle caratteristiche del Certificado de Registro, della residenza permanente e dell’accredito del diritto agli sconti per i residenti sui trasporti.
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