(Ufficio di Riferimento: D.G.IT. – UFFICIO II)
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:
Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.
All’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari) va allegata documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.). Qualora la richiesta non sia presentata personalmente va altresì allegata una copia del documento d’identità del richiedente.
L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
L’iscrizione all’A.I.R.E. é GRATUITA.
Per le modalità di invio dei moduli via mail, fax, ecc. vi suggeriamo di visitare il sito web dell’Ufficio consolare competente per territorio.
L’aggiornamento dell’A.I.R.E. dipende dal cittadino.
L’interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:
– il trasferimento della propria residenza o abitazione;
– le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
– il rientro definitivo in Italia;
– la perdita della cittadinanza italiana.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.
È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.
La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene: