Un divorzio non è mai un’esperienza facile, soprattutto quando vi sono dei figli, e questo particolare ha sempre ispirato diverse risoluzioni legali al fine di garantire i diritti dei minori coinvolti, facendoli prevalere sulle diatribe dei genitori.
Conseguentemente, e basandosi sulla salvaguardia dei minori e sull’applicazione dell’articolo 96 del Codice Civile, l’alloggio che ha rappresentato l’abitazione principale del nucleo famigliare viene assegnato al genitore che ha la custodia dei figli, nella maggior parte dei casi alla madre.
Questa situazione, originariamente logica e ispirata alla difesa dei minori, in molti casi è risultata ingiusta e scorretta laddove colui impegnato a pagare il mutuo dell’abitazione o almeno la metà della cifra, vedeva l’ex coniuge cominciare a vivere con un nuovo partner, proprio in quella abitazione di famiglia.
La situazione è stata trattata dalla Sentenza plenaria della Camera della Corte di Cassazione del 20 di novembre, durante la quale si è stabilito che la convivenza del genitore affidatario con altra persona, può procurare l’estinzione del diritto di utilizzo dell’abitazione principale, evento che, per evitare equivoci, non è automatico.
In questo senso la Corte Suprema afferma che l’introduzione in casa di una terza parte, nel momento in cui è chiaro che quest’ultima mantenga una relazione stabile con il genitore beneficiario dell’utilizzo della suddetta abitazione e designato quale affidatario dei minori, modifica di fatto lo status di famiglia, così come influisce su altri aspetti quali l’assegno di mantenimento, oltre a introdurre elementi di valutazione diversi da quelli considerati in fase di assegnazione dell’abitazione principale.
Così si ricorda che a prevalere su ogni aspetto è l’interesse dei minori, benché questo non significhi che sia possibile non tenere conto dei genitori e del loro legame; una volta che i genitori hanno preso la decisione di porre fine al matrimonio, devono agire in funzione della salvaguardia dei diritti dei figli.
In particolare, in riferimento all’abitazione principale, la madre che la occupa e che inizia una nuova relazione, deve acquisire la proprietà della metà dell’alloggio o vendere la propria per acquisire una nuova abitazione.
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