La fase 2 aumenta la mobilità dei cittadini e riduce le restrizioni alla riapertura di molte strutture e servizi, pur mantenendo alcune restrizioni.
Le principali misure, pubblicate nella BOE e incluse anche in una guida pubblicata dall’Esecutivo, sono le seguenti:
Le misure della fase 2 riguardano l’intera popolazione delle isole, ad eccezione delle persone che presentano sintomi, che sono in isolamento domiciliare o in quarantena a causa di una diagnosi di COVID-19.
Possono spostarsi nella provincia, nell’isola o nell’unità territoriale di riferimento in gruppi di massimo 15 persone. Non c’è limite al numero di persone nel gruppo se le persone sono conviventi.
Vengono mantenute le misure di salute e sicurezza stabilite, come la distanza minima di sicurezza di due metri.
Le persone fino a 70 anni possono svolgere attività fisica non professionale in qualsiasi fascia oraria tranne che tra le 10:00 e le 12:00 e tra le 19:00 e le 20:00.
La veglie funebri può essere tenuta con un limite massimo di 25 persone in spazi aperti o 15 persone in spazi chiusi. Il seguito per l’addio del defunto è limitato ad un massimo di 25 persone.
La presenza nei luoghi di culto è consentita purché non superi il 50% della loro capacità.
I matrimoni possono essere celebrati in tutti i tipi di strutture, pubbliche o private, purché non superino il 50% della loro capacità. Possono partecipare al massimo 100 persone in spazi aperti o 50 persone in spazi chiusi.
Ove possibile, sarà incoraggiata la continuazione del telelavoro. Per coloro che si recano nei loro centri, devono essere prese le misure necessarie per rispettare le misure di igiene e/o di prevenzione per i lavoratori.
Assicurare la disponibilità di gel idroalcolici, sostituire l’impronta digitale al momento del check-in con un altro sistema o disinfettare il dispositivo e, quando non è possibile garantire la distanza di sicurezza interpersonale, assicurare dispositivi di protezione adeguati al livello di rischio.
Se ci sono dei sintomi, mettere al lavoratore una mascherina e contattare il numero di telefono autorizzato o il centro sanitario, e deve lasciare il suo posto di lavoro fino a quando la sua situazione medica non viene valutata da un professionista della salute.
Adeguamento degli orari di entrata e di uscita per evitare concentrazioni.
Pulizia e disinfezione degli impianti almeno due volte al giorno e delle postazioni di lavoro dopo il cambio di turno.
La distanza tra il venditore e il cliente deve essere di almeno un metro in presenza di elementi di protezione o barriere, oppure di due metri in assenza di tali elementi.
Nel caso di servizi che non consentono di mantenere la distanza, come parrucchieri, centri di bellezza o di fisioterapia, devono essere utilizzati gli opportuni dispositivi di protezione per il livello di rischio.
Spogliatoi occupati da una sola persona e disinfezione dopo l’uso.
Apertura dei locali indipendentemente dalla loro superficie, con i seguenti requisiti: 40% della capacità totale dei locali commerciali, su ciascuno dei suoi piani; distanza minima di due metri tra i clienti e orari di apertura prioritari per gli over 65.
Possono essere riaperti parchi o centri commerciali, con una capacità del 30% nelle aree comuni e del 40% nei singoli locali. Le aree ricreative non possono essere utilizzate.
Ci possono essere i saldi, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza e di igiene ed evitando le folle.
Possono essere aperti mercati all’aperto, con un limite di un terzo delle bancarelle abituali, e con il flusso limitato ad una distanza di sicurezza di due metri.
Le comunità autonome possono aprire centri di istruzione e formazione non universitari. I titolari sono inoltre autorizzati ad aprire accademie e scuole guida, limitando la loro capacità a un terzo e dando priorità alla formazione on-line.
I consumi sul tavolo sono consentiti senza superare il 40% della capacità, che le comunità possono modificare tra i limiti del 30 e del 50%.
Terrazze all’aperto con il 50% dei tavoli, con un’occupazione massima di 10 persone per tavolo o gruppo di tavoli.
Non possono essere aperte discoteche o locali notturni.
Pulizia e disinfezione tra un cliente e l’altro, biancheria da tavola monouso e distributori di gel.
Il pagamento con carta sarà incoraggiato e si eviterà l’uso di carte di menu.
Le comunità autonome e le città possono consentire visite ai residenti di alloggi sorvegliati, centri residenziali per disabili e centri residenziali per anziani nel loro ambito territoriale.
La visita deve essere preventivamente concordata con l’alloggio o il centro residenziale sorvegliato.
Le misure per l’accesso a biblioteche, sale espositive e monumenti sono rese più flessibili.
Tutti i cinema, teatri, auditorium e spazi simili possono riprendere l’attività purché abbiano posti preassegnati e non superino un terzo della capacità autorizzata.
Nelle biblioteche si possono svolgere attività di consultazione in sala, a condizione che non superino un terzo della capacità autorizzata e che vengano utilizzati computer. Il prestito interbibliotecario è consentito. Le zone per bambini e le collezioni ad accesso libero rimangono chiuse.
Le sale espositive possono essere aperte al pubblico purché non superino un terzo della capacità autorizzata.
I monumenti e le altre strutture culturali possono essere riaperti a condizione che le visite non superino un terzo della capacità autorizzata.
Gli atleti dei club che partecipano a campionati non professionali possono svolgere individualmente l’allenamento di base.
Le società sportive professionistiche o le società sportive possono effettuare un allenamento a tutto campo mirato alla fase preliminare della competizione, comprese azioni di gruppo fino ad un massimo di 14 persone.
La ripresa della competizione nei campionati professionistici è consentita, senza pubblico e a porte chiuse. L’ingresso dei media è consentito per la trasmissione della gara. Il numero di persone autorizzate ad entrare negli stadi e nei padiglioni sarà determinato dal Consiglio Superiore dello Sport prima dell’inizio della competizione.
L’apertura di impianti sportivi al coperto e di piscine sportive è regolamentata.
Possono riaprire le aree comuni degli alberghi e degli stabilimenti turistici, fino ad un terzo della capacità determinata dallo stabilimento.
Le attività di animazione o le lezioni di gruppo devono essere organizzate con una capacità massima di 20 persone.
Le piscine e le terme dello stabilimento possono essere riaperte, con limitazioni.
Le piscine ricreative possono essere aperte al pubblico con una capacità massima del 30% della capacità dell’impianto. Se la distanza di sicurezza tra gli utenti non può essere mantenuta, la capacità sarà ridotta.
Per accedere alla piscina è necessario fissare un appuntamento con l’ente di gestione della struttura.
Le attrezzature e i materiali abituali devono essere puliti e disinfettati, come vetro, materiale di classe ausiliaria, griglia perimetrale, cassetta di pronto soccorso, armadietti, così come qualsiasi altro materiale a contatto con gli utenti.
La pulizia e la disinfezione delle superfici a frequente contatto con le mani degli utenti, come le maniglie degli spogliatoi o i corrimano, devono essere effettuate almeno tre volte al giorno.
È necessario stabilire una distribuzione spaziale degli utenti per garantire la distanza di sicurezza mediante una segnaletica sul pavimento che limiti gli spazi. Gli oggetti personali, come gli asciugamani, devono rimanere all’interno del perimetro di sicurezza.
Le docce degli spogliatoi e le fontane non possono essere utilizzate.
E’ possibile accedere alle spiagge della stessa provincia, isola o unità territoriale di riferimento stabilita nel piano di de-climbing. I municipi possono stabilire limitazioni all’accesso, che saranno comunque gratuite, e alla capacità di garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri tra i bagnanti.
È possibile utilizzare docce, servizi igienici e spogliatoi, limitando l’occupazione a una sola persona, a meno che non sia richiesta assistenza.
Gli oggetti personali come asciugamani, sedie a sdraio e simili devono essere disposti in modo da garantire un perimetro di sicurezza di due metri rispetto agli altri utenti, ad eccezione dei bagnanti che vivono insieme o che non superano le 15 persone.
Sulla spiaggia è consentito praticare attività sportive, professionali o ricreative, purché possano essere sviluppate individualmente e senza contatto fisico, consentendo una distanza minima di due metri tra i partecipanti.
dalla Redazione