Niente pensione di invalidità a chi non risiede nello Stato: inesportabilità delle prestazioni speciali non aventi carattere contributivo.
Aumento pensione inabili e invalidi da novembre
La pensione di invalidità civile spetta solo ai pensionati residenti in Italia, a causa della inesportabilità delle prestazioni non aventi carattere contributivo, erogabili esclusivamente nello Stato Membro dove i soggetti interessati risiedono, in ottemperanza dell’art. 10-bis, comma 1, del Regolamento CEE n. 1247/1992 (cfr.: Corte di Cassazione, sezione Lavoro, Ordinanza n. 21901/2018).
La pensione di invalidità civile (INVCIV) ha natura prettamente assistenziale, è a carico dello Stato e non richiede l’obbligo di contributi versati all’INPS.
Vuol dire che il richiedente ha comunque diritto alla pensione in virtù del suo stato di necessità.
Diversamente, la pensione di invalidità INPS tiene conto dei contributi accreditati durante la vita lavorativa e quindi comporta l’erogazione dell’assegno ordinario d’invalidità (AOI).
Il recepimento della normativa è codificato dalla Circolare INPS 2 luglio 2010, n. 88, in base alla quale tale prestazione, assieme ad altre aventi carattere non contributivo, devono essere erogate solo nello Stato membro in cui la persona interessata risiede e in base ai criteri stabiliti dalla legislazione di tale Stato.
Regolamento UE
Il Regolamento comunitario prevede che le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che previdenziali ma non aventi carattere contributivo, non siano esportabili in ambito comunitario, e siano erogate esclusivamente nello Stato Membro in cui i soggetti interessati risiedono e ai sensi della sua legislazione.
È questo il caso della pensione di invalidità civile, che risulta dunque dovuta solo al cittadino residente all’interno del territorio nazionale.
Prestazioni non esportabili per l’Italia
Per l’Italia le prestazioni inesportabili sono:
le pensioni sociali;
le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili;
le pensioni e le indennità ai sordomuti; le pensioni e le indennità ai ciechi civili;
l’integrazione della pensione minima; l’integrazione dell’assegno di invalidità;
l’assegno sociale;
la maggiorazione sociale.
Il trasferimento all’estero di chi riceve una di queste prestazioni causa la perdita del diritto alla stessa.
Redazione