Le associazioni datoriali, i sindacati e il Governo hanno deciso di estendere tutti gli ERTE -Expediente de Regulación de Empleo Temporal- relazionati al Covid-19 dal 1° febbraio al 31 maggio 2021.
La nuova estensione mantiene lo schema generale stabilito dal Real Decreto 30/2020, ma incorpora alcune importanti novità come l’introduzione di nuovi settori ultra protetti e lo snellimento delle procedure amministrative. Va brevemente ricordato che ci sono tre tipi di ERTE legati alla pandemia Covid-19: accanto agli ERTE ETOP, applicati in quelle aziende che hanno sospeso i contratti o ridotto l’orario di lavoro per motivi economici, tecnici, organizzativi o produttivi legati alla pandemia, esistono gli ERTE di impedimento, per quelle aziende che non possono operare a causa delle restrizioni approvate dalle Comunità Autonome al fine di contenere il virus (ad esempio la chiusura totale del settore alberghiero), e gli ERTE di limitazione, per quelle aziende nelle quali l’impedimento al normale svolgimento della propria attività derivato da queste misure è solo parziale (ad esempio la chiusura di alcune attività dopo una certa ora).
Vediamo a grandi linee cosa succederà.
Gli ERTE ETOP potranno essere prorogati presentando all’Autoridad Laboral della Comunità Autonoma di appartenenza dell’impresa richiedente un accordo in tal senso stipulato tra azienda e rappresentanze sindacali.
In caso di ERTE di impedimento o limitazione sarà sufficiente inviare una semplice comunicazione all’Autoridad Laboral e ai sindacati.
Non saranno inoltre necessarie ulteriori comunicazioni al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Tutti i dipendenti interessati da ERTE, anche coloro che hanno già raggiunto i 6 mesi di prestazione, continueranno ad ottenere un beneficio corrispondente al 70% della loro fascia contributiva (non verrà quindi applicato nessun decremento all’attuale percentuale), mentre per i dipendenti fissi-discontinui o periodici, che abbiano esaurito il periodo di ERTE (che per questo tipo di lavoratori coincide con il periodo che sarebbe stato di attività) e/o abbiano esaurito il diritto ad altre prestazioni contributive o assistenziali, è stata introdotta una nuova prestazione straordinaria.
Inoltre, le prestazioni derivanti dall’ERTE continuano ad essere considerate compatibili con altri eventuali lavori a tempo determinato.
Rimane intatta la clausola di mantenimento dell’occupazione già pattuita nelle precedenti proroghe, che impedisce alle aziende di licenziare i propri lavoratori nei sei mesi successivi all’ERTE.
Pena la restituzione degli aiuti ricevuti.
Va precisato che, sebbene la letteralità della clausola sembri indicare che qualsiasi licenziamento dopo un ERTE comporterà il rimborso delle esenzioni ricevute dall’impresa in relazione all’intero personale, le associazioni datoriali la interpretano attraverso un principio di proporzionalità e sono fiduciose che l’eventuale reintegrazione sarà limitata al solo centro di lavoro interessato da adeguamenti, nel caso di aziende con più strutture, o allo specifico dipendente licenziato, se si tratta di piccole imprese.
In ogni caso il Ministero del Lavoro ha lasciato nelle mani di funzionari e giudici l’interpretazione della norma e dei suoi effetti.
Sul fronte opposto, gli imprenditori continueranno ad ottenere esenzioni in materia di contributi aziendali alla Seguridad Social, senza che i diritti dei lavoratori risultino compromessi: nel caso di settori ultra protetti le esenzioni saranno dell’85% della quota per le aziende con meno di 50 addetti e del 75% per quelle con 50 o più dipendenti, includendo anche i lavoratori già reincorporati nel posto di lavoro.
Nell’ERTE di impedimento o limitazione le aziende avranno un’esenzione nei loro contributi che sarà del 100% se hanno meno di 50 lavoratori e del 90% se hanno 50 o più lavoratori.
Permangono le limitazioni agli straordinari, all’esternalizzazione dell’attività e ai contratti a tempo determinato.
Infine, il nuovo accordo modifica i settori CNAE –Clasificación Nacional de Actividades Económicas- considerati ultra protetti: tra di essi ricordiamo il trasporto marittimo di passeggeri, le attività annesse al trasporto aereo, l’attività di ristorazione, ecc.
Tre settori, la produzione di tappeti, la trafilatura a freddo e la produzione di strumenti musicali escono dalla lista e vengono sostituiti da tre nuove aree: il campeggio, il noleggio di mezzi di navigazione e le attività di mantenimento fisico.
L’elenco include le aziende che tra aprile e dicembre non hanno recuperato il 70% della loro attività e hanno avuto più del 15% dei dipendenti in ERTE.
Informazioni più dettagliate sono disponibili nei siti web ufficiali del governo come http://www.seg-social.es.
Avv. Elena Oldani
Fonti
RDL 8/2020
RDL 30/2020
RDL 1483/2012
Real Decreto Legislativo 2/2015 (Estatuto de los Trabajadores)