Uno dei dubbi più frequenti manifestati dai lavoratori per conto altrui riguarda il cosiddetto finiquito, concretamente cosa sia e quando se ne ha diritto.
Sebbene non esista un concetto di finiquito plasmato dalla Legge, possiamo definirlo come un documento legale e vincolante utilizzato per dirimere tutti gli aspetti economici tra azienda e lavoratore quando si conclude il rapporto professionale esistente tra le due parti.
Tale documento riporta infatti tutti i pagamenti pendenti che l’azienda riconosce al proprio dipendente e/o i pagamenti che l’azienda pretende dal lavoratore.
A prescindere dalla causa di cessazione del rapporto di lavoro (licenziamento, dimissioni, cessazione del contratto a tempo determinato o una delle altre indicate dall’art. 49 del Estatuto de los Trabajadores), il lavoratore ne ha sempre diritto.
Le voci incluse nel finiquito possono variare a seconda del caso, ma le principali sono solitamente le seguenti.
A favore del lavoratore:
–retribuzione per le giornate lavorate e non riscosse al momento della conclusione del rapporto lavorativo;
–ferie non godute. Sono calcolate sulla base dei giorni lavorati sino al momento della cessazione del contratto, come stabilito dall’art. 38 del Estatuto de los Trabajadores. Il pagamento delle ferie non godute in caso di liquidazione è una delle eccezioni alla regola che le ferie non possono essere sostituite da una somma di denaro;
–paghe extra e/o straordinari non ancora riscossi. Sono ovviamente esclusi gli extra già eventualmente ripartiti con lo stipendio mensile. Il datore di lavoro, infatti, ha la facoltà di scegliere se liquidare al lavoratore l’importo corrispondente a premi e straordinari con versamenti puntuali o suddividerli proporzionalmente in ogni busta paga.
–eventuali premi di produttività o provvigioni per le vendite generate, se previsti nel contratto di lavoro.
A favore dell’impresa:
–assenza di preavviso in caso di dimissioni. È importante ricordare che in questo caso il lavoratore è tenuto a dare un preavviso conforme a quanto indicato dal contratto collettivo o, in mancanza, per consuetudine del luogo (normalmente 15 giorni);
–eventuali anticipi in buste paga;
–fruizione di un numero di giorni di ferie superiore a quello stabilito nel contratto.
A questo punto va spesa una parola riguardo alla cosiddetta indemnización por despido, ovvero l’indennità in caso di licenziamento.
Poiché spesso per prassi detta voce viene indicata all’interno del documento del finiquito, i lavoratori sono portati a pensare che si tratti dello stesso concetto.
Non è così.
Il finiquito, come detto, è un atto necessario per ogni forma di cessazione del rapporto di lavoro, mentre l’indennità è prevista solo in caso di licenziamento ingiusto o oggettivo e di cessazione del rapporto a tempo determinato e, più correttamente, dovrebbe essere redatta in un documento a parte.
Per quanto riguarda la forma del finiquito, non esiste un modello standardizzato.
Per la sua validità è necessario e sufficiente che rifletta chiaramente l’accettazione della cessazione del contratto lavorativo e della liquidazione delle rispettive pretese delle parti.
Cosa fare nel caso in cui la finalizzazione del rapporto di lavoro si palesi immediatamente conflittuale, ad esempio in caso di disaccordo sul contenuto dell’atto o sull’importo calcolato dall’azienda o nel caso in cui l’azienda si rifiuti di pagare qualsivoglia importo?
In questo caso il lavoratore dovrà astenersi dal firmare il finiquito o firmare indicando la sua non conformità e presentare una richiesta di conciliazione al servizio di mediazione corrispondente al luogo di residenza in applicazione della Ley 30/2011 de Jurisdicción Social, che prevede misure di mediazione prima di procedere con una causa vera e propria. Se questo passaggio non ha esito positivo, sarà necessario adire il competente tribunale del lavoro.
Cosa succede, invece, qualora il lavoratore firmi e solo successivamente si renda conto di un errore nei conteggi o nelle voci indicate nel finiquito o, peggio, firmi sotto la coercizione del datore di lavoro?
In questo caso è bene ricordare che, benché firmando il documento di finiquito il dipendente confermi di aver ricevuto tutti gli importi in esso indicati con effetto liberatorio per l’impresa, non significa che non possa successivamente far valere i suoi diritti inalienabili come lavoratore.
Anche in questo caso potrà quindi adire il competente tribunale del lavoro.
Avv. Elena Oldani
Fonti:
- ●Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (Ley del Estatuto de los Trabajadores).
- ●Código Civil.